La consulenza di progettazione a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento non è contemplata dalla normativa vigente. A ribadirlo è l'AVCP che, con deliberazione 80/2012, si è espressa in merito ad una gara, oggetto di contenzioso, con la quale si affidava una consulenza specialistica in ausilio all'attività di progettazione di un Ufficio Tecnico. Oggetto del bando: la riconversione irrigua e la sistemazione idraulica di una porzione di territorio dell'area casertana.
La gara, espletata nel 2011, aveva comportato l'esclusione di una società partecipante, che aveva attivato un contenzioso in due tempi e posto la questione all'Authority. Prima, perché giudicava illegittime le cause di esclusione e, poi, per richiedere l'accertamento delle responsabilità personali dei dirigenti e la comunicazione degli atti alla Corte dei Conti, al fine di accertare un eventuale danno erariale. L'AVCP non solo ha dato ragione alla società, riconoscendo l'immotivata esclusione del concorrente, ma ha affermato anche la non conformità del bando al codice dei contratti.
L'affidamento riguardava attività inquadrabili come servizi tecnici di progettazione. E qui è il problema principale. L'Autorità richiama la Determina n. 5 del 2010 - Linee guida per l'affidamento dei servizi di Architettura e lngegneria, in cui già si affermava che la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è contemplata nel quadro normativo nazionale.
Il motivo è strettamente legato all'individuazione certa e univoca delle responsabilità, che devono poter essere ricondotte ad un unico centro decisionale, ossia il progettista, la cui responsabilità, ricorda l'Autorità, «rimane impregiudicata quando è fatto divieto di avvalersi del subappalto».
L'Autorità riassume, inoltre, il ruolo del RUP, al quale sono affidati la responsabilità e i compiti di vigilanza e coordinamento in tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto, in modo che questo sia condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. Più in particolare, per la progettazione, al RUP spetta la redazione del documento preliminare alla progettazione e il coordinamento delle attività per la redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo.
Premesso ciò, ne deriva che i soggetti esterni possono supportare il RUP solo nelle attività, che gli competono, di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, «fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista».
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