Il soppalco comporta un incremento della superficie utile e quindi la sua costruzione lo rende soggetto alla richiesta di permesso di costruire. Sono queste le conclusioni di una recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato.
La costruzione di un soppalco rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire, anche nel caso in cui sia stata eseguita la sola "intelaiatura" e non sia stato costruito il "piano di calpestio". In ogni caso si tratta di un aumento di superficie, e non vi è dubbio, che per esso sia necessario il rilascio del permesso di costruire.
La sentenza non fa altro che applicare l'articolo 10 del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) secondo cui sono qualificati come lavori di ristrutturazione soggetti a permesso di costruire quelli che, tra l'altro, comportino un aumento di superfici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A - come nel caso esaminato dalla sentenza - realizzino mutamenti della destinazione d'uso.
I ricorrenti infatti avevano eseguito lavori abusivi in un immobile del centro storico di Roma, costruendo la sola intelaiatura di un soppalco in ferro, ed avevano anche cambiato la destinazione d'uso del locale, da magazzino ad abitazione. Lavori per cui l'amministrazione comunale aveva richiesto la demolizione delle opere abusive e il pagamento di una sanzione pecuniaria. Secondo i ricorrenti, invece, l'assenza di un piano di appoggio per il soppalco, non avrebbe determinato aumento di superficie e dunque l'intervento non poteva essere nemmeno qualificato come ristrutturazione edilizia.
Naturalmente per i giudici di Palazzo Spada la motivazione non solo è apparsa infondata ma hanno ritenuto giusta la sanzione irrogata che, in questi casi, è quella della rimozione o demolizione, cioè quella ripristinatoria.
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