Che siano trasferiti a titolo gratuito od oneroso oppure dati in affitto, gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico e culturale devono essere sempre dotati dell'Attestato di prestazione energetica.
Già in passato la legge sul rendimento energetico (D.Lgs. 192/2005) era stata interpretata in questo senso. Se ne ricorrevano le condizioni, anche per gli edifici vincolati era necessaria la certificazione energetica. «Questa interpretazione - fa notare il Consiglio nazionale del notariato - ha trovato oggi conforto». A rafforzarla sono state le modifiche che la legge 90/2013 - quella che ha istituito l'APE - ha introdotto nel D.Lgs. 192/2005.
Secondo le novità inserite dalla legge 90/2013, le disposizioni sull'attestato di prestazione energetica, si applicano anche agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico e culturale (nuovo art. 3bis del D.Lgs. 192/2005). Significa che è valido anche l'obbligo di produrre l'APE per tutti gli edifici vincolati che vengono trasferiti a titolo oneroso (vendita, permuta, etc..) o gratuito (ne è un esempio la donazione) oppure dati in locazione attraverso un nuovo contratto, come avviene per tutti gli altri immobili. E per ora, in attesa delle modifiche che dovrebbero arrivare a breve con un provvedimento collegato alla legge di Stabilità, disattendere l'obbligo ha come conseguenza la nullità degli atti.
Per gli immobili di pregio esiste una unica causa di esclusione dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 192 e riguarda soltanto alcune tipologie di intervento. La legge 90/2013 introduce infatti una novità tutta contenuta nel nuovo articolo 3bis del D.Lgs. 192/2005. Secondo il nuovo articolo, il decreto 192 non si applica a quegli interventi su beni soggetti a vincolo paesaggistico o culturale che, dovendo rispettare le prescrizioni in esso contenute, comportino «una alterazione sostanziale» del carattere o aspetto degli edifici, «con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici». A giudicare se c'è «alterazione sostanziale» è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
In definitiva per gli immobili vincolati valgono - secondo l'articolo 3bis - tutte le prescrizioni di legge che riguardano l'obbligo di dotarsi di attestazione di prestazione energetica. Significa che, non solo bisogna produrre l'APE per ogni atto di trasferimento o di nuova locazione, ma l'obbligo riguarda anche le «ristrutturazioni importanti» e cioè tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che incidono su oltre il 25% della superficie dell'involucro edilizio.
Come per gli altri edifici, anche per gli immobili vincolati che siano utilizzati dalla pubblica amministrazione, aperti al pubblico e di superficie superiore a 500 mq, esiste l'obbligo di produrre un APE.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Attestati di prestazione energetica: un nuovo studio del Notariato.
- Testo coordinato del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
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