Come da tradizione, il Consiglio dei ministri ha varato il "milleproroghe", il decreto di fine anno che provvede a far slittare numerosi termini di legge in scadenza. Proprio sulla consuetudine, tutta italiana, di produrre provvedimenti omnibus, si è pronunciato il presidente Giorgio Napolitano, pur riferendosi al decreto, poi ritirato, del "Salva Roma" (in parte recuperato nel "milleproroghe"). L'invito alle Camere è «di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione». Fase in cui il "milleprorghe" abitualmente viene "gonfiato" di provvedimenti di ogni tipo.
Il decreto legge non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, ma alcuni contenuti sono anticipati dal comunicato e dalla conferenza stampa di palazzo Chigi. Il bonus mobili è concesso - viene chiarito - anche se le spese per l'arredo superano quelle di ristrutturazione, le dichiarazioni di conformità catastali e l'attestato di prestazione energetica possono essere prodotti successivamente all'atto di cessione dell'immobile, inoltre, più tempo alle strutture alberghiere per adeguarsi alla normativa antincendio.
Aggiornamento del 26 febbraio 2014
Il Milleproroghe (DL 150/2013) è legge. Tutte le novità negli articoli: Milleproroghe: slitta l'obbligo di POS, normativa antincendio "soft" per gli hotel e Il Milleproroghe è legge, le novità per gli appalti.
Bonus mobili
Un chiarimento, più che una proroga, riguarda il bonus mobili. Le detrazioni fiscali - si legge nel comunicato stampa - «sono concesse per gli arredi degli immobili in ristrutturazione anche se l'importo complessivo supera il valore della ristrutturazione». La nota è in riferimento all'ultima novità introdotta con la conversione della legge di Stabilità. In definitiva se il costo degli arredi supera l'importo degli interventi che rientrano nel bonus per le ristrutturazioni, si ha comunque diritto alla detrazione delle spese per i mobili. Bisognerà, però, tener conto non solo dell'ammontare massimo di 10.000 euro (limite di spesa da portare in detrazione), ma anche dell'importo dei lavori di ristrutturazione.
Come stabilito dalla legge di Stabilità, infatti, le spese da portare in detrazione per l'acquisto di mobili non possano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate. L'intento sembra quello di evitare che con un minimo intervento, rientrante tra quelli agevolabili con il bonus per le ristrutturazioni, i contribuenti approfittino per detrarre grosse spese per l'acquisto degli arredi.
Aggiornamento del 31 dicembre 2013
Non si è trattato di un chiarimento, ma di un passo indietro. Il Governo cancella il vincolo di spesa introdotto dalla legge di Stabilità. La disposizione, secondo cui le spese da portare in detrazione per l'acquisto dell'arredo non avrebbero potuto superare quelle di ristrutturazione, è stata abrogata prima ancora di diventare esecutiva. (leggi l'articolo).
Attestato di prestazione energetica
Una novità rilevante riguarda le cessioni di immobili pubblici. All'atto di cessione, non sono più necessarie né le dichiarazioni di conformità catastali e né l'attestato di prestazione energetica: queste documentazioni - secondo il provvedimento inserito nel "milleproroghe" - potranno essere prodotte anche successivamente. (leggi l'articolo aggiornato: "Milleproroghe, nuovo pasticcio sull'attestato di prestazione energetica").
La facilitazione si aggiunge anch'essa ad un'altra novità inserita nella fase finale di conversione della legge di Stabilità. I due provvedimenti vanno nella stessa direzione: affievolire gli obblighi di allegazione dell'Ape stabiliti dal Dl 63/2013. Sulla stessa rotta, lo ricordiamo, anche il decreto "Destinazione Italia" che, per la mancata dotazione dell'attestato di prestazione energetica in caso di vendita, di trasferimento di immobili o di locazione, sostituisce la pena della nullità degli atti con una sanzione amministrativa.
Con la legge di Stabilità si è deciso, infatti, di far slittare l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione. L'obbligo, che scattava con l'entrata in vigore del decreto 63/2013, viene posticipato all'entrata in vigore delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto interministeriale. Tra l'altro, il decreto 63/2013 non specifica un tempo limite entro cui dovranno essere emesse le linee guida.
Strutture alberghiere, più tempo per l'adeguamento antincendio
Come ogni anno viene prorogato il termine ultimo per completare l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con più di 25 posti letto. Il primo termine di adeguamento stabilito dal DM 09.04.1994 (5 anni dopo l'entrata in vigore) è slittato di anno in anno, per ultimo prorogato, con la legge 14/2012, al 31 dicembre 2013.
Per poter usufruire della proroga, il titolare dell'attività doveva essere ammesso, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con il DM 16.03.2012 riservato alle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994. Per l'adeguamento di queste strutture, il "milleproroghe" concede ora più tempo, per sapere quanto, bisognerà aspettare la pubblicazione del testo del decreto.
Aggiornamento del 31 dicembre 2013
Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014. Il testo del decreto è in Gazzetta ufficiale (decreto 150/2013 - art.11).
di Mariagrazia Barletta
Per approfondire:
- Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 43 del 27 dicembre 2013.
pubblicato il: - ultimo aggiornamento: