È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore oggi, il decreto legislativo che recepisce la nuova versione della direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2013/55/Ue).
Novità per la formazione universitaria per architetti
Il testo, oltre a definire le competenze e le capacità che ciascuno studente di architettura deve acquisire durante il corso di studio, ne fissa la durata: la formazione di architetto deve prevedere cinque anni di università oppure non meno di quattro anni di studi e un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio (effettuato anche in un altro Paese dell'Unione europea).
Viene inoltre introdotta la tessera professionale europea, ma solo per infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari. La novità non interessa, dunque, gli architetti, almeno per ora.
Il tirocinio e la formazione di architetto
Il titolo di architetto è tra quelli che gode del riconoscimento automatico. Ogni stato membro riconosce il titolo di formazione di architetto, conseguito in un altro Paese, se conforme a condizioni minime dettagliate dalla direttiva. Se conforme, gli attribuisce automaticamente, ai fini dell'accesso e dell'esercizio dell'attività professionale, lo stesso valore di un titolo rilasciato dalle proprie università. Si tratta di un principio già sancito nella prima versione della direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/Ce). A cambiare ora sono le condizioni minime di formazione, tra le quali fa ingresso il tirocinio.
Per godere del riconoscimento automatico, secondo il nuovo Dlgs, la formazione di architetto deve prevedere cinque anni di università oppure non meno di quattro anni di studi e un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio professionale.
Il tirocinio potrà essere avviato solo dopo il completamento dei primi tre anni di università. Si tratta, dunque, di terminare gli esami dei primi tre anni. Almeno un anno del tirocinio deve far riferimento a competenze e capacità specifiche, tra questi il Dlgs individua la capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche, la conoscenza dell'urbanistica e delle tecniche applicate nel processo di pianificazione, e anche l'approfondimento di problemi legati alla progettazione strutturale e all'ingegneria civile, connessi con la progettazione di edifici.
Il tirocinio avrà anche il compito di sensibilizzare gli architetti su questioni etiche. I futuri professionisti, si legge nel testo del DLgs, dovranno «capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali».
Il tirocinio deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista, ma può essere anche svolto in un altro stato membro della Ue. In quest'ultimo caso dovrà attenersi alle linee guida sul tirocinio che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore (entro il 10 aprile 2016).
» Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15. Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (GU Serie Generale n.32 del 9-2-2016)
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