La sostituzione della caldaia è un intervento su un componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, come tale è riconducibile alla manutenzione straordinaria. Dunque consente l'accesso al bonus mobili, a condizione, però, che dalla sostituzione derivi un risparmio energetico.
A dirlo è la circolare 3/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad alcune questioni sollevate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.
Il bonus per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+) e di altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica - lo ricordiamo - è fissato nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione e va calcolato su un importo massimo di 10mila euro. È stato, inoltre, prolungato a tutto il 2016.
Con circolare 29/E del 2013, l'Agenzia delle Entrate aveva già precisato che gli interventi di recupero ammessi alla detrazione per le ristrutturazioni (attualmente fissata al 50 per cento), costituiscono presupposto per l'accesso al "bonus mobili" qualora siano classificabili almeno come interventi di "manutenzione straordinaria", eseguiti su singole unità abitative.
Con precedenti chiarimenti, l'Agenzia delle Entrate aveva inoltre affermato che «gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell'innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria».
Dunque, la sostituzione della caldaia, essendo un intervento su un componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, rientra nella manutenzione straordinaria e come tale dà diritto ad usufruire del bonus mobili, sempre che dal cambio della caldaia derivi un risparmio energetico.
Agenzia delle Entrate, circolare 3/E del 2 marzo 2016
pubblicato il: - ultimo aggiornamento: