La sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia è un intervento di manutenzione ordinaria e, anche se in grado di ridurre in parte gli «ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque» e di migliorare «la sicura utilizzazione delle attrezzature», non rientra di per sé tra gli interventi che godono della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, attualmente fissata al 50 per cento.
A dirlo è l'Agenzia delle Entrate con una circolare che tiene conto anche di alcuni chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interpellato sulla questione.
Secondo il Ministero: «L'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, ancorché non assicuri una accessibilità nell'accezione più completa così come stabilito dal DM n. 236 del 1989, può ritenersi comunque finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli ‘ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque' e di migliorare ‘la sicura utilizzazione delle attrezzature'».
L'intervento, sempre secondo il MIT, si qualifica come manutenzione ordinaria, rientrando nelle opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici, come stabilito dall'art. 3 del DPR 380/2001.
Proprio perché rientrante nella categoria della manutenzione ordinaria, l'intervento di sostituzione della vasca con altra con sportello apribile o con box doccia, non è agevolabile ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, dicono dalle Entrate.
«Si ritiene - si legge ancora nella circolare dell'AdE - che, l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie».
«Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento "superiore" rispetto a quella "inferiore" (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari».
» Agenzia delle Entrate, circolare 3/E marzo 2016
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