Il nuovo Codice degli appalti è all'esame del Parlamento. Sullo schema di decreto dovranno pronunciarsi, entro il 7 aprile 2016, le competenti Commissioni parlamentari. A dare il proprio parere dovranno essere, inoltre, anche il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata. Il termine per l'adozione del provvedimento è fissato al 18 aprile.
Molte le novità in tema di progettazione
Tra queste la scomparsa del progetto preliminare, soppiantato dal progetto di fattibilità tecnica ed economica. Incentivato l'utilizzo del BIM e previsto un ricorso "allargato" al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre di regola le gare di lavori dovranno svolgersi sulla base dell'esecutivo. Previsto un decreto del MIT che vada ad innovare la disciplina dei corrispettivi per le attività di progettazione, andando a sostituire il decreto cosiddetto "Parametri bis".
Per l'applicazione del Codice, lo ricordiamo, non dovrà essere emanato alcun regolamento, così come avveniva in passato, ma saranno redatte delle linee guida su proposta dell'ANAC e poi approvate dal MIT, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Livelli di progettazione: sostituito il progetto preliminare
Sono tre i livelli di progettazione in caso di appalti e concessione di lavori:
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è, dunque, di nuova introduzione e va a sostituire il preliminare. In particolare il progetto di fattibilità dovrà già essere redatto sulla base delle indagini territoriali (geologiche e geognostiche) e della verifica dell'assetto archeologico. Avrà inoltre il compito di individuare, tra più soluzioni, quella più vantaggiosa in termini di costi e benefici per la collettività.
I contenuti della progettazione nei tre livelli dovranno essere dettagliati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
Viene inoltre previsto che la progettazione definitiva e quella esecutiva siano svolte «preferibilmente» dallo stesso soggetto.
Un nuovo decreto "Parametri"
Il Codice prevede che venga emanato, di concerto con il MIT, un nuovo decreto del Ministero della Giustizia, con il quale venga definita la disciplina dei corrispettivi per le attività di progettazione. Si tratta di un decreto che andrà a sostituire il cosiddetto decreto "Parametri bis", il DM 143 del 2013, che ha stabilito i parametri che le stazioni appaltanti devono utilizzare per determinare i corrispettivi da porre a base di gara negli appalti di sevizi relativi all'architettura e all'ingegneria.
Ricorso al BIM (Building Information Modeling)
Tra gli obiettivi della progettazione vi è anche quello di favorire il progressivo utilizzo di strumenti elettronici, come la modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nel cui ambito rientra il BIM. Sarà un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a dettare i tempi di progressiva introduzione dell'obbligo di far ricorso a tali metodi negli appalti, in relazione alla tipologia di opere da affidare e dei relativi importi. Per ora lo schema di decreto non indica alcuna data entro la quale il MIT dovrà emanare il DM.
L'offerta economicamente più vantaggiosa: strada preferenziale
Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa diventa quello preferenziale nella scelta del contraente e si prevede sia obbligatorio in alcuni campi: servizi sociali e ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per i servizi in cui è basilare l'apporto della manodopera, come nel caso dei servizi di pulizia.
Gare sulla base del progetto esecutivo
Viene previsto che a base di gara sia posto il progetto esecutivo. «Ove non diversamente previsto dal presente Codice - si legge nello schema di decreto - gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo».
Incarichi di progettazione: dall'ANAC linee guida per i requisiti necessari
Sul fronte dei requisiti necessari per affrontare incarichi di progettazione, direzione dei lavori o di supporto tecnico-amministrativo al RUP, non ci sono importanti novità. Viene, però, prevista l'emanazione di linee guida da parte dell'ANAC con le quali definire i requisiti che le società di professionisti e di ingegneria dovranno possedere per far fronte a tali attività. Anche in questo caso non è previsto un termine per l'emanazione del decreto, ma finché non sarà approvato tale provvedimento continuerà ad applicarsi quanto prevede in merito il regolamento di attuazione dell'attuale Codice (DPR 207/2010).
Inoltre, i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, da uffici consortili costituiti dai Comuni o da organismi di altre PA devono essere firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
» Il nuovo Codice degli appalti all'esame del Parlamento
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