Dall'Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni che, in caso di interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, permettono ai condòmini che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Si tratta di una misura introdotta dalla legge di Stabilità 2016, ma che attendeva precisazioni dall'Agenzia delle Entrate, alla quale veniva affidato il compito di definire le modalità per la cessione del bonus.
I contribuenti che si trovano nella no tax area, in quanto incapienti non potrebbero usufruire dell'agevolazione, per cui la legge di Stabilità ha pensato alla cessione della detrazione, sotto forma di credito, ai fornitori. Ora dalle Entrate arrivano i dettagli che rendono finalmente operativa la novità, che si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Chi può cedere il credito
Possono cedere il credito i soggetti che non sono tenuti al versamento dell'Irpef. Le condizioni di incapienza deve sussistere nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione sulle parti comuni.
La cessione può essere effettuata a vantaggio dei soli fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d'imposta.
Il credito cedibile
Il credito è ceduto nella misura del 65 per cento delle spese a carico del condòmino che si trova nella condizione di incapienza, calcolate in base alla tabella millesimale e sostenute dal condominio nel 2016. Sono ammessi anche interventi iniziati in anni precedenti, purché le spese siano state sostenute nel 2016. Il condominio, inoltre, deve effettuare, entro il 2016, il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, con idoneo bonifico bancario o postale.
L'intervento, ovviamente, deve essere ammissibile all'agevolazione per le spese di riqualificazione energetica e deve riguardare le parti comuni dell'edificio condominiale.
La volontà di cedere il credito va certificata
La volontà da parte degli incapienti di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori. I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione.
Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate
Attraverso apposita comunicazione telematica il condomìnio deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate alcuni dati: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l'elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Per le comunicazioni, che vanno effettuate tramite i servizi Entratel o Fisconline, c'è tempo fino al 31 marzo 2017.
I vantaggi per il fornitore
Il credito ceduto, utilizzabile solo in compensazione, è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Condizione indispensabile per il fornitore che vuole usufruire di tale vantaggio è la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.
» Agenzia delle Entrate, circolare del 22 marzo 2016
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208
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