Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i decreti legislativi sulla SCIA unica e sulla conferenza di servizi semplificata e telematica. È stato esaminato, inoltre, in via preliminare, il Dpr che individua i piccoli interventi per i quali non sarà più necessaria l'autorizzazione paesaggistica e che amplia l'elenco degli interventi che potranno ottenere il nulla osta seguendo una procedura semplificata.
E, in via preliminare, il Consiglio ha esaminato anche un decreto legislativo che va a mappare le varie attività private che necessitano di un'autorizzazione, andando a collegare in maniera esplicita e diretta l'intervento con il tipo di autorizzazione da richiedere. «Per ogni tipo di intervento il decreto dirà quali procedimenti amministrativi servono», e dunque cosa si deve fare «per aprire un bar o un ristorante», ha spiegato con un esempio il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.
È stato esaminato in via preliminare il regolamento che dovrà agire in due direzioni: individuare piccoli interventi per i quali non sarà più necessaria l'autorizzazione paesaggistica ed ampliare l'elenco di interventi che potranno ottenere il nulla osta seguendo una procedura semplificata.
Aggiornamento:
La bozza del DPR che modifica l'autorizzazione paesaggistica
La SCIA unica
È stato varato definitivamente il decreto legislativo che promette di riformare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), attuando la legge delega per la riforma della PA (legge 124 del 2015).
Secondo quanto annunciato, sarà possibile presentare la SCIA attraverso il modulo standard, senza che l'amministrazione possa richiedere altra documentazione. Il cittadino presenta esclusivamente la documentazione contenuta nel modello unificato, recandosi allo sportello unico o inviandola in via telematica. Il cittadino interloquisce con un ufficio unico e sarà questo a interagire con tutti gli altri uffici e amministrazioni interessati. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
Quindi, se dovessero essere necessari altre SCIA, comunicazioni, attestazioni o asseverazioni, sarà lo stesso sportello unico a trasmettere la SCIA presentata dal cittadino agli altri enti interessati in modo che questi possano avviare i propri controlli e pronunciarsi sull'istanza. Nel caso la SCIA sia vincolata ad atti di assenso, pareri o siano necessarie verifiche preventive, sarà l'amministrazione che riceve l'istanza ad acquisirli convocando una conferenza di servizi, anch'essa riformata, ma da un altro DLgs.
Presentata l'istanza, al cittadino è rilasciata una ricevuta, che vale come comunicazione di avvio del procedimento, pertanto dovrà indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad un via libera.
Accolta una tra le osservazioni più importanti espresse dal Consiglio di Stato. Quest'ultimo chiedeva che in caso di SCIA non pura (ossia di SCIA vincolata ad ulteriori atti di assenso), l'attività fosse avviata solo dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni delle amministrazioni interessate. Così il DLgs è stato modificato e, nel caso di Scia unica, la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi. Per i dettagli attendiamo la pubblicazione del provvedimento in «Gazzetta».
Viene, infine, inserita una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.
La conferenza di servizi semplificata e telematica
Vengono introdotte la conferenza dei servizi semplificata, che non prevede riunioni fisiche, ma solo l'invio dei documenti per via telematica, e la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo quando è strettamente necessaria. In entrambi i casi si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse.
In generale, il tempo massimo di risposta previsto per le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi è di 150 giorni. Il decreto legislativo - ha spiegato il ministro Madia durante la conferenza stampa - obbliga ogni amministrazione interpellata a rispondere entro massimo 5 mesi. Tempi che si accorciano con la conferenza telematica, che prevede una risposta entro 45 giorni o 90 «se sono coinvolti interessi sensibili», come l'ambiente, la salute, etc..
Si dà, inoltre, la possibilità di intervento in conferenza al privato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.
Riguardo ai tempi, è stata prevista, in particolare, la possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie. In questo caso la riunione avviene nei successivi 45 giorni.
Nei casi, invece, di conferenza simultanea sincrona, che coinvolge amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine per la conclusione della conferenza raddoppia, raggiungendo i 90 giorni.
Autorizzazione paesaggistica per interventi di «lieve entità»
È stato esaminato in via preliminare il regolamento che dovrà agire in due direzioni: individuare piccoli interventi per i quali non sarà più necessaria l'autorizzazione paesaggistica ed ampliare l'elenco di interventi che potranno ottenere il nulla osta seguendo una procedura semplificata. Si tratta di attuare quanto previsto prima dal decreto Cultura (DL 83/2014) e poi dal decreto Sblocca Italia (DL 133/2014).
In particolare il decreto Cultura aveva previsto l'emanazione di un regolamento, che doveva essere redatto su proposta del ministro dei Beni culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, con lo scopo di ampliare la categoria degli interventi di «lieve entità» che godono di una procedura semplificata. Ed è ciò che si inizia ad attuare.
Ad essere rivisto è il DPR 139/2010 insieme all'elenco in esso contenuto dei 39 interventi a "basso impatto" che godono di un iter accelerato. L'idea di fondo è alleggerire il controllo su interventi minimi che non incidono sulla bellezza del paesaggio in modo che le soprintendenze possano concentrarsi su interventi di maggiore impatto.
Lo Sblocca Italia conteneva, invece, disposizioni volte a dare maggior forza al regolamento previsto dal decreto Cultura. Lo Sblocca Italia aveva dato al nuovo regolamento il compito di cancellare alcuni degli interventi attualmente inseriti nell'elenco delle 39 opere di "lieve entità", che, una volta depennati dovevano andare a costituire un nuovo elenco di interventi "liberi" da qualsiasi nulla osta paesaggistico.
Un iter che dopo quasi due anni dal decreto Cultura si avvia verso la conclusione, grazie all'esame preliminare del provvedimento appena concluso in CdM.
Aggiornamenti settembre 2016
- Autorizzazione paesaggistica semplificata: iter in 60 giorni e meno "peso" al soprintendente
- Autorizzazione paesaggistica: 31 gli interventi che ne sono esclusi, ma non tutti sono veramente "liberi"
Regimi amministrativi delle attività private
Il decreto, al suo esame preliminare, provvede alla mappatura delle attività oggetto di sola comunicazione o Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.
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