Il professionista punito con la sospensione dall'Albo viene cancellato da Inarcassa per tutta la durata della sanzione disciplinare. È questo che dunque accadrà agli architetti liberi professionisti che, non trovandosi in regola con la formazione continua, saranno sospesi dai Consigli di disciplina al termine del triennio di formazione 2014-16. A confermarci che alla sospensione segue la cancellazione da Inarcassa, è la stessa Cassa degli architetti e ingegneri liberi professionisti, alla quale abbiamo chiesto delucidazioni.
All'approssimarsi della scadenza del primo triennio di formazione obbligatoria per gli architetti, il Consiglio nazionale ha deciso quali saranno le sanzioni da applicare ai professionisti che non risultino in regola con i crediti formativi. Per chi non sia riuscito ad acquisire tutti i 60 crediti formativi previsti per il primo triennio sperimentale 2014-2016, in scadenza il prossimo 31 dicembre, arriveranno la censura o la sospensione. Due diversi provvedimenti applicati a seconda del numero di crediti formativi non raggiunti. Entra, però, in gioco anche il ravvedimento, che dà la possibilità di mettersi in regola entro il 30 giugno. Sarà solo dopo tale data che le segnalazioni arriveranno ai Consigli di disciplina, ai quali spetta il compito di avviare le procedure disciplinari.
Sul fronte previdenziale, le conseguenze della sospensione non sono affrontate in maniera diretta né dallo Statuto né dal Regolamento generale previdenza di Inarcassa, ecco perché abbiamo richiesto direttamente informazioni alla Cassa, che ci ha risposto con una puntuale nota.
Vedi anche:
Formazione continua: censura o sospensione per gli architetti inadempienti dopo il primo triennio
Aggiornamento del 3 gennaio 2017:
Formazione obbligatoria: dal CNAPPC una delibera subito operativa. I crediti saranno 60 anche nel triennio 2017/2019
La nota di Inarcassa
«L'iscrizione a Inarcassa - ci scrivono - è obbligatoria per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. La sospensione dall'Albo impedisce di fatto l'esercizio della professione e fa perdere, seppur temporaneamente, uno dei requisiti di iscrivibilità a Inarcassa».
La sospensione, che sarà applicata dai Consigli di disciplina, è riservata agli architetti che, al termine del ciclo di formazione e trascorsa la scadenza del ravvedimento (30 giugno 2017), abbiano un debito superiore ai 12 crediti formativi. La sanzione della sospensione - lo dice il codice deontologico da poco modificato - durerà un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti. Significa che in quell'arco di tempo non sarà possibile esercitare la professione di architetto.
Ed è proprio perché non sarà possibile esercitare la professione di architetto che viene a cadere il requisito della continuità dell'esercizio professionale che Inarcassa individua come condizione di iscrivibilità. Costituiscono un caso a sé - lo ricordiamo - gli architetti e gli ingegneri titolari di un rapporto di lavoro subordinato e per questo soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria, i cui redditi, derivanti dalla libera professione, sono assoggettati alla Gestione separata dell'Inps.
«La procedura sanzionatoria - continua la nota di Inarcassa - rimane in capo all'Ordine, le cui disposizioni hanno conseguente riflesso anche sulla posizione previdenziale. Pertanto il professionista viene cancellato da Inarcassa dal giorno della sospensione, per tutto il periodo determinato dall'organo consiliare dell'Ordine».
I contributi
Il professionista sospeso, come tutti gli altri, corrisponderà ad Inarcassa i contributi calcolati in base al reddito prodotto durante l'anno, mentre potranno essere frazionati i contributi minimi, commisurati ai mesi di effettiva iscrizione ad Inarcassa (articolo 8 del Regolamento generale di previdenza).
Mariagrazia Barletta
pubblicato il: - ultimo aggiornamento: