Negli appalti privati, la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera spetta al direttore dei lavori e solo se questo non è nominato allora deve occuparsene il committente. A stabilirlo, modificando le regole appena introdotte dal Dl Pnrr, è il decreto Coesione (Dl 60 del 2024). Per i direttori dei lavori arrivano anche multe fino a 5mila euro se viene pagato il saldo finale senza che ci sia la verifica, con esito positivo, della verifica di congruità.
I nuovi obblighi sulla verifica di congruità della manodopera contenuti nel Dl Pnrr vengono allineati, inoltre, alle disposizioni del Dm Lavoro 143 del 2021 secondo cui la verifica si applica a opere di importo pari o superiore a 70mila euro.
Il decreto Coesione, dunque, stabilisce che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70mila euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione dell'attestazione di congruità da parte del direttore dei lavori, se nominato, o del committente stesso in mancanza di nomina del Dl. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da mille a cinquemila euro a carico del direttore dei lavori o del committente.
La modifica, oltre a introdurre sanzioni anche a carico del direttore dei lavori, corregge una stortura presente nel testo precedente secondo cui l'obbligo di verifica della congruità scattava per i cantieri privati di importo dai 70mila euro in su, ma le sanzioni erano previste solo per lavori che superavano la soglia dei 500mila euro. Tale soglia, appunto, viene abolita.
Inoltre, nei lavori pubblici viene meno la soglia di 150mila euro di importo lavori, oltre la quale in caso di versamento del saldo finale senza la verifica della congruità della manodopera o di regolarizzazione da parte dell'impresa, il responsabile del progetto è soggetto a una valutazione negativa delle performance con conseguenze sia sulle progressioni di carriera sia sul riconoscimento dei trattamenti economici accessori. La valutazione negativa vale, dunque, indipendentemente dall'importo dell'opera.
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