La targa professionale è soggetta ad imposta

La Cassazione ha decretato con la sentenza n. 22572 dell'8 settembre 2008 che per le targhe di uno studio professionale va pagata l'imposta comunale sulla pubblicità, se sono esposte in un luogo aperto al pubblico come una strada o un cortile.

Secondo la Corte infatti hanno una funzione pubblicitaria, rendendo manifesto lo svolgimento di una determinata attività in quel luogo.

 

Questa la sostanza della decisione della Corte di Cassazione interpellata da uno studio di commercialisti a cui l'amministrazione comunale aveva chiesto il pagamento della tassa per l'affissione.

Lo studio ha impugnato la decisione sostenendo che non fosse sufficiente una semplice targa per dover pagare la tassa, ma fosse necessaria la diffusione di un vero e proprio messaggio pubblicitario.

In cassazione - giudice di ultima istanza in Italia - si è arrivati dopo essere passati per il primo e il secondo grado di giudizio.

Il giudice di primo grado ha dato ragione allo Studio.

La commissione di secondo grado ha invece ribaltato la sentenza: la targa professionale ha una funzione pubblicitaria, rendendo manifesto l'esercizio di una data attività nel luogo dove è affissa.

La Cassazione ha confermato quest'ultima tesi: « la targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l'esercizio dell'attività svolta in quel luogo, e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell'art. 5 D.Lgs 15.11.93 n.507 che considera rilevanti i "messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato"».

 

Nella sentenza è precisato anche che «in tema di imposta sulla pubblicità il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato».

Restano escluse dall'imposta le targhe e le insegne individuanti sedi di comitati, associazioni, fondazioni e altri enti senza scopo di lucro, e quelle da esporre obbligatoriamente per legge o in base a regolamenti.

 

Approfondimenti:

pubblicato il: