È stata pubblicata sul Bollettino Regionale del 13 maggio 2009 la Legge 8 maggio 2009, n. 24 della Regione Toscana che consente, fino al 31 dicembre 2010, ampliamenti di edifici residenziali del 20% o del 35%. La Regione Toscana è la prima a dar seguito all'accordo Stato Regioni sul Piano Casa previsto dal Governo per dare impulso all'attività edilizia con l'intervento economico dei privati cittadini.
L'intenzione è di favorire « gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili » .
A una prima lettura, questa legge delinea in maniera sufficientemente precisa un quadro di norme e di condizioni entro cui gli interventi saranno ritenuti leciti. Contribuisce quindi a chiarire gli ambiti in cui cittadini e professionisti dovranno muoversi, per evitare i rischi di ricorsi legali o sospensione di lavori a cui avremmo assistito se la situazione fosse rimasta confusa come si era ipotizzato in disegni di legge precedenti redatti da altre Regioni.
Rispettati i limiti previsti dall'accordo Stato Regioni. Quindi niente ampliamenti nei centri storici o nei parchi, né cambi di destinazione d'uso, e l'applicabilità della norma solo per gli edifici ad uso abitativo mono e bifamiliari, e comunque non più grandi di 350 mq, regolarmente costruiti e accatastati entro il 31 marzo 2009.
Per non dar adito ad equivoci, si ribadisce la necessità del rispetto di distanze ed altezze, e si stabilisce anche l'inapplicabilità per le zone a rischio idrogeologico, e per quegli edifici isolati non dotati dell'approvvigionamento idropotabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, forse per scoraggiare richieste successive di opere di urbanizzazione non previste.
Una buona notizia per tutti (progettisti e collettività). Contrariamente alle ipotesi di semplificazione un po' avventurose ventilate nei mesi scorsi, per far partire i lavori va presentata una DIA. E a scorrere gli articoli della legge se ne capisce il perché.
Gli ampliamenti devono essere realizzati "con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile". Un tecnico abilitato certifica l'utilizzo di tecniche costruttive che rispettino l'efficienza energetica, nello specifico "il direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 86, comma 1, della L.R. 1/2005. In mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità dell'<>ampliamento realizzato".
In caso di demolizione e ricostruzione, le tecniche costruttive di edilizia sostenibile devono rispettare norme più rigorose rispetto ai casi di ampliamento. È sempre un tecnico abilitato a certificarle. La ricostruzione dà la possibilità di un aumento di superficie del 35%, e si introduce la possibilità di aumentare le unità immobiliari, di almeno 50 mq. A differenza degli ampliamenti, le demolizioni e ricostruzioni si possono fare in zone a rischio idrogeologico, allegando alla DIA un progetto che contenga "le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti".
Dovendo demolire e ricostruire, si deve inoltre garantire "l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". È da tempo un obbligo di legge, ma ribadirlo non guasta.
Interessante il modo in cui viene proibita la sopraelevazione. "Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui all'articolo 3 (ampliamento), è consentito l'ampliamento con altezze superiori ai tre metri senza superare l'altezza dell'unità immobiliare interessata dall'ampliamento. Per gli interventi di cui all'articolo 4 (demolizione e ricostruzione), è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell'edificio oggetto di demolizione". In pratica non è possibile superare l'altezza dell'edificio pre-esistente.
Ancora più interessante il modo in cui vengono penalizzati coloro che hanno commesso abusi in passato. Le superfici condonate diventano parte della superficie lorda, ma vanno sottratte dagli ampliamenti realizzabili. Ad esempio: se la superficie totale è di 350 mq. di cui 50 mq già condonati, l'ampliamento possibile sarà solo di 70 - 50 = 20 mq. Come dire, chi ha già avuto un beneficio non può averlo due volte.
Per approfondire l'argomento:
la Legge 8 maggio 2009, n. 24 della Regione Toscana
Regione Toscana . Approvata la legge straordinaria sull'edilizia
Toscana - Piano Casa - I contenuti della proposta di legge toscana
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