Vademecum CNAPPC – tutto quello che c’è da sapere sulla riforma della professione
Pubblicato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori un breve riassunto delle principali conseguenze sulla professione dei recenti provvedimenti del Governo.
Cos’è la riforma delle professioni?
È una iniziativa che partì dal Governo Berlusconi in attuazione delle indicazioni date dalla Commissione Europea nel 2004 poi ripresa dal Governo Monti
La riforma delle professioni è legge?
Sì, è stata inserita in quattro diversi provvedimenti di legge. Il primo è stato il DL 138/2011 poi diventato Legge 148/2011 (art. 3); il secondo è la Legge di Stabilità 183/2011 (art.10); il terzo è il DL 201/2011 c.d. “Decreto salva Italia” (art. 33); l’ultimo è il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (artt. 5 e 9)
Perciò si applica subito?
Si applicano immediatamente, a partire dal 24 gennaio 2012, l’obbligo del contratto scritto e dell’assicurazione obbligatori, contenuti nel DL 1/2012, che potrà essere modificato in fase di conversione.
Per quanto riguarda le altre novità previste (formazione, tirocinio, organi di disciplina e pubblicità) la legge prevede che debbano essere integrate negli ordinamenti professionali entro il 13 agosto 2012, mediante regolamenti di iniziativa governativa emessi con Decreto del Presidente della Repubblica
Invece le nuove Società tra Professionisti (STP) dovrenno essere regolamentate entro il 12 maggio 2012.
Le innovazioni normative sono una rivoluzione del nostro mestiere e delle sue regole?
No, la riforma corregge e integra gli ordinamenti professionali per adeguarli ad alcuni principi richiesti dalla Commissione Europea, al pari di tutte le altre professioni regolamentate in Italia e nel resto d’Europa
Con la riforma delle professioni è ancora necessario laurearsi e fare l’esame di Stato?
Sì, la riforma conferma che è necessario laurearsi in architettura e fare l’Esame di Stato, essendo sancito dalla Costituzione italiana all’art. 33, “…per l’abilitazione all’esercizio professionale”
La riforma considera l’attività professionale di architetto come una qualunque attività economica?
No, la Legge afferma che “l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista”, perciò la professione di architetto, pur essendo considerata dal Trattato europeo come un’attività d’impresa, mantiene una sua specificità perché considerata un mestiere in cui dev’essere salvaguardato l’interesse pubblico.
Cosa cambia, allora, con la riforma?
A tutela degli utenti, vengono introdotti alcuni obblighi per i professionisti e vengono abrogate alcune limitazioni in relazione al “mercato”. La peculiarità e il valore di questi cambiamenti si potranno misurare solo con i regolamenti.
Quali nuovi obblighi saranno introdotti?
Gli obblighi saranno quattro:
1. il tirocinio per poter fare l’Esame di Stato, di una durata massima di 18 mesi di cui 6 si possono fare in università; il tirocinante avrà probabilmente diritto di essere pagato con un “equo compenso di tipo indennitario”, scaricabile fiscalmente dagli Studi professionali (nel DL 1/2012 è sparito ma probabilmente tornerà in fase di conversione in legge);
2. l’obbligo per i professionisti di seguire corsi di formazione continua permanente, fiscalmente deducibili;
3. l’obbligo per i professionisti di avere e esibire ai clienti un’assicurazione di responsabilità civile professionale, già vigente con il DL 1/2012 a partire dal 24 gennaio 2012;
4. l’obbligo di redigere, con i clienti, contratti scritti rendendo noto “il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico”, già vigente con il DL 1/2012 a partire dal 24 gennaio 2012
Cosa succede se l’obbligo non viene rispettato?
Le norme deontologiche dovranno prevedere delle pene disciplinari, che saranno applicate dai nuovi Collegi Disciplinari che si dovranno istituire e saranno composti da persone diverse da quelle che ricoprono la carica di Consigliere dell’Ordine Provinciale o del Consiglio Nazionale.
Quali “limitazioni” verranno invece tolte?
La tariffa professionale, di cui l’obbligo a non andare sotto i minimi era già stato abolito con il Decreto “Bersani” nel 2007, non potrà essere un riferimento per la contrattazione economica, che è libera, salvo laddove lo chieda il Giudice in caso di contenzioso. In quel caso si usa la tariffa fino a che il Ministero non abbia stabilito nuovi parametri. Il CNAPPC ha chiesto che lo stesso riferimento possa essere utilizzato dalle PA nell’ipotizzare il valore della parcella per stabilire, per gli appalti pubblici, se la gara è sopra o sotto soglia.
Perciò ogni architetto userà il metodo di calcolo che riterrà più utile.
In secondo luogo si potranno formare Società Professionali, il cui divieto era stato abolito con il decreto suddetto, ma mai regolamentate. Per ora, in attesa di regolamentazione, la legge indica che possono essere fondate nelle diverse forme previste dal Codice Civile (Snc, Srl, ecc), anche con l’ammissione di soci non iscritti all’Albo. In fase di conversione del DL 1/2012 il CNAPPC sta cercando di fare modificare il fatto che il socio non professionsita possa amministrare la STP e avere la maggioranza del capitale.
La società è iscritta all’Albo e sottoposta alle norme disciplinari. Rimangono possibili, naturalmente, le altre forme storiche di esercizio professionale: singolo e in cooperativa. Lo studio associato è stato improvvidamente abolito, stiamo cercando di farlo reintegrare.
Infine vengono tolte le limitazioni alla pubblicità che viene regolata sulle basi del Codice del Consumo.
Che ruolo avranno gli Ordini nell’applicazione della Riforma?
Il Consiglio Nazionale dovrà redigere le nuove norme deontologiche che dovranno essere approvate dal Ministero della Giustizia e verificate dall’Antitrust; inoltre il Consiglio Nazionale dovrà regolamentare la Formazione Continua Permanente e potrà fare convenzioni sia per l’assicurazione obbligatoria che per il Tirocinio professionale.
Gli Ordini provinciali dovranno verificare e validare l’effettiva applicazione delle norme su ogni nuovo aspetto della Riforma.
(Fonte: CNAPPC)
pubblicato in data: 03/03/2012