Nuove procedure semplificate per le detrazioni fiscali del 55%

In vigore dal 11 ottobre 2009, il Decreto Ministeriale 6 agosto 2009 che modifica, semplificando le procedure, il Decreto Edifici (DM 19 febbraio 2007)

Il provvedimento chiarisce e riduce gli adempimenti amministrativi necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali

In particolare:

- l'asseverazione del tecnico abilitato, che attesta la rispondenza dei requisiti richiesti, può essere sostituita da quella del Direttore dei Lavori, prevista dal DLgs 192/2005 per la conformità al progetto approvato, oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento dei consumi che il proprietario (o chi ne ha titolo) deposita in Comune (art 4, comma 1)

- per la sostituzioni di infissi viene eliminato l'obbligo di allegare le certificazioni dei singoli componenti (art 7, comma 2)

- per i pannelli solari autocostruiti viene eliminato l'obbligo di allegare certificazioni di qualità dei vetri e delle strisce assorbenti prodotte da laboratori certificati (art 8, comma 2)

- viene specificato che i generatori di calore a condensazione possono essere sia ad acqua che ad aria e le valvole termostatiche devono essere installate dove tecnicamente possibile (art 9, comma 1)

- definiti nuovi requisiti prestazionali per le pompe di calore (art 9, comma 1)

- per gli impianti con potenza nominale inferiore a 100 kW non è più necessario allegare le certificazioni dei singoli componenti (art 9, comma 4)

- aggiunta la non cumulabilità per gli impianti fotovoltaici già premiati con il Conto Energia (art 10)

Per approfondire:

Decreto Edifici [enea.it]

I decreti che regolano le detrazioni fiscali 55% [enea.it]

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