Attraverso la Risoluzione 3/E del 26 gennaio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le detrazioni del 55% per interventi di riqualificazioni energetiche non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per i medesimi interventi, da altre disposizioni locali o regionali.
La detrazione d'imposta del 55% introdotta con la Finanziaria 2007 prevedeva la compatibilità con incentivi disposti da Comuni, Province e Regioni, tuttavia la circolare n.36 del 31 maggio 2007 specificava che tali incentivi sono assoggettati a tassazione separata.
L'emanazione del DL n.115/2008 recante norme di "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" ha stabilito che "a decorrere dal 1 gennaio del 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi… e gli incentivi di diversa natura, cumulabili nella misura massima individuata, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti ministeriali.
Pertanto a partire dal 1 gennaio 2009 il contribuente che ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica dovrà scegliere se beneficiare dell'agevolazione del 55% o fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
Approfondimento - vedi [Agenzia delle Entrate]
Istanza di interpello - Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n. 296 del 2006)
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