Lo scorso 12 febbraio 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 il DM 26 gennaio 2010 recante " Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici".
Tale decreto modifica la definizione di "finestre comprensive di infissi" contenuta nel Decreto Bersani e in linea con le disposizione del DPR 59/2009 specifica che possono accedere alle agevolazioni del 55% le spese relative a "chiusure apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che lo compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati…" che rispettano i requisiti prestazionali di legge.
Come si evince anche dal sito ENEA di cui riportiamo la versione della FAQ 33 possono accedere alle detrazioni del 55% anche le porte d'ingresso.
FAQ 33
D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - L'art. 2 del DM 11/3/08, come modificato dal DM 26/1/10, equipara definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, riprendendo e completando quanto già stabilito dall'art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09. Quindi la sostituzione di porte può essere agevolata ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.
Approfondimenti: ENEA
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