Salve colleghi vorrei chiedervi delucidazioni in merito agli aventi diritto a richiedere il 110% di detrazione previsto dal decreto rilancio.
In molti mi stanno contattando per avere informazioni e pur avendo chiare molte cose una continua ad essere incerta.
Molti dei clienti che mi contattano sono proprietari di una sola unita' immobiliare facente parte di immobili tri/quadri familiari.
Uno e' proprietario di una unita', da cielo a terra, che fa parte di un complesso a schiera.
La domanda e' questa:
Nel caso di tri/quadrifamiliari puo' fare richiesta un solo proprietario per la sua unita' immobiliare? e per le villette a schiera? O sono da intendersi tutti condomini e obbligati a muoversi come tali?
Spero riusciate a chiarirmi le idee!
Vi ringrazio in anticipo!
Norba : [post n° 433200]
Ecobonus e plurifamiliari
Questione molto dibattuta, attualmente per come scritta il DL, sembrerebbero esclusi dagli interventi le ville bi/tri/quadri famigliare, consentite solo per i condomini (definizione giuridica cioè con presenza di più servizi in comune come illuminazione, strade private ecc o se strutturalmente costituiscono un unicum in quel caso è equiparabile ad un condominio orizzontale) e unifamiliari.
Per capire meglio bisogna aspettare luglio con la conversione in legge perchè presenta diverse criticità (un'altra è il lapsus strutture orizzontali che non includono esplicitamente le inclinate) che potrebbe cambiare le carte in tavola.
C'è poi il problema che per come scritto ora il D.L se anche intervieni sulla singola unità della bi/tri famigliare l'intervento difficilmente raggiunge il 25% del primo comma e in questo caso per aiuta il Dlgs 192/05 dove alla definizione di "ristrutturazione importante di un edificio": edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.
Per ora il tutto è un pour parler, attendiamo il 19 Giugno per la questione Ape e Luglio per la conversione in Legge e poi i vari interpelli Enea e Ade
Per capire meglio bisogna aspettare luglio con la conversione in legge perchè presenta diverse criticità (un'altra è il lapsus strutture orizzontali che non includono esplicitamente le inclinate) che potrebbe cambiare le carte in tavola.
C'è poi il problema che per come scritto ora il D.L se anche intervieni sulla singola unità della bi/tri famigliare l'intervento difficilmente raggiunge il 25% del primo comma e in questo caso per aiuta il Dlgs 192/05 dove alla definizione di "ristrutturazione importante di un edificio": edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.
Per ora il tutto è un pour parler, attendiamo il 19 Giugno per la questione Ape e Luglio per la conversione in Legge e poi i vari interpelli Enea e Ade