LAURA : [post n° 276262]

REQUISITI TECNICO ECONOMICI

1) L’art. 108 del d.lgs. 163/2006, comma 6, prevede che “la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione (omissis)a condizione che (omissis) il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando (omissis)”,

2) praticamente tutti i bandi relativi a concorsi di idee, attualmente in corso, prevedono la facoltà per la stazione appaltante di affidare al vincitore i successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza bando, ma non indicano i requisiti tecnico economici di cui il soggetto deve essere in possesso per ottenere tale affidamento.
3) Vorrei quindi sapere:
- Se la stazione appaltante non indica nel bando del concorso di idee i requisiti tecnico-economici che il vincitore deve possedere per ottenere l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, si deve ritenere che tali requisiti non sono richiesti?
- La stazione appaltante, se non ha indicato nel bando i requisiti minimi necessari per ottenere l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, può richiedere tali requisiti al vincitore in un secondo momento, per esempio nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione?
- Se si, il vincitore del concorso che non dovesse essere in possesso di tali requisiti, può costituire un raggruppamento con altri soggetti, al fine di raggiungere i minimi tecnico-economici richiesti dalla stazione appaltante?
ambaraba :
Sulla tua ultima domanda:
Si al raggruppamento per raggiungere i requisiti tecnico economici eventualmente richiesti. Tale raggruppamento dovrà avere le caratteristiche richieste dal dlgs 163/06.
laura :
grazie per la tua risposta.
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