Al di là degli incentivi sismabonus, ho parlato con il tecnico del comune ma ho il dubbio che stesse delirando.
Fabbricato vecchio e mezzo marcio (non è in centro storico, è in T1) e senza nussun pregio, costituito da un corpo principale più antico a cui sono state appiccicate cose negli anni. A nord, a est e ad ovest è a x metri da altri fabbricati, a sud è a filo strada.
I fabbricati vicini ovviamente non sono a distanza di legge, quello ad est è un deposito seminterrato che sarà alto 2 metri e mezzo, forse. A ovest altro fabbricato non abitativo (C2) con una o due porte di accesso e a nord fabbricato di civile abitazione, ovviamente finestrato. Nessuno degli edifici di sui sopra è a distanza regolamentare da confine, ovviamente.
Nell'ipotesi di demolire il tutto e ricostruirlo anche diminuendo il volume il sedime del fabbricato andrebbe ri-studiato perchè al momento in pianta non c'è un muro parallelo nè ortogonale all'altro.
E qui entra in campo il tecnico del comune: NO se demolisci e riscostruisci devi mantenere il sedime esistente, se modifichi il sedime anche di mezzo muro mi devi stare a distanza di 10 metri da tutti i vicini.
E stando a 10 metri da tutti non costruisco manco una casetta da giardino.
Non mi posso convenzionare coi vicini perchè i 10 metri sono inderogabili e anzi, addirittura, se demolisco e ricostruisco con lo stesso sedime, verso i vicini devo mantenere anche le stesse identiche aperture (che al momento sono ovviamente tutte a caso) perchè ho acquisito solo quel diritto, diritti ad aprire altre alterture non ne ho.
Io mi sto frantumando il cervello.
I clienti sono disposti a diminuire il volume, ad arretrarsi dalla strada... e qui assurdamente vogliono mantenere un sedime assurdo.
Ma il dpr 380/01 non dice questo:
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, legge n. 55 del 2019 poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2020)
sclerata : [post n° 462659]
Demolizione e ricostruzione
cioè se adesso sono distante 6 metri dal casotto a ovest e con il nuovo sedime sto a 7, non posso? e se anche dovessi mantenere lo stesso sedime le aperture sui lati nord, ovest ed est devono rimanere esattamente quelle attuali?
(senza considerare il fatto che le altezze interpiano al momento sono molto più basse dei limiti di legge e andando ad adeguarle come farei poi a mantenere le aperture attuali?)
(senza considerare il fatto che le altezze interpiano al momento sono molto più basse dei limiti di legge e andando ad adeguarle come farei poi a mantenere le aperture attuali?)