Un venditore può inserire nell'atto di vendita una formula del tio "L'acquirente dichiara di aver visionato l'immobile insieme a un proprio tecnico e aver verificato la legittimità urbanistica e catastale e pertanto accetta l'immobile così com'è, ecc.ecc."?
Ciò intendo, il venditore può "scaricare" sull'acquirente la verifica della conformità?
desnip : [post n° 485014]
Legittimità immobile compravendita
uhm.... esiste la formula "visto e piaciuto". Nell'atto di vendita è citata questa formula espressamente?
Prova a vedere qui: https://www.iusinitinere.it/visto-piaciuto-nessuna-garanzia-vizi-3824
Prova a vedere qui: https://www.iusinitinere.it/visto-piaciuto-nessuna-garanzia-vizi-3824
il venditore per "scaricare" la verifica di legittimità in pratica omette lui stesso di produrre la documentazione ovvero dovrebbe rilasciare dichiarazione mendace circa la corrispondeza tra stato legittimo e reale.
Pertanto non esiste in campo urbanistico il "visto e piaciuto" ed anzi il venditore si espone a possibile impugnazione dell'atto.
È il venditore che dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità civile e penale, non il contrario (e ci mancherebbe)
Pertanto non esiste in campo urbanistico il "visto e piaciuto" ed anzi il venditore si espone a possibile impugnazione dell'atto.
È il venditore che dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità civile e penale, non il contrario (e ci mancherebbe)
che sia impugnabile può essere, ma che non esista assolutamente no, esiste eccome e viene applicata. Vista in prima persona in più di una occasione.
è relativa alle condizioni dell'immobile. se fosse circostanziata allo stato legittimo sarebbe nulla.
Ai sensi della L47/85 è obbligatoria l'attestazione di legittimità e conformità urbanistica da parte del venditore, pena la nullità dell'atto.
Ai sensi della L47/85 è obbligatoria l'attestazione di legittimità e conformità urbanistica da parte del venditore, pena la nullità dell'atto.
Tra l'altro anche il notaio stesso verifica la conformità urbanistica attraverso l'acquisizione delle documentazioni prodotte durante gli anni di proprietà della parte venditrice e se non dovesse esserci non formalizza l'atto di vendita.
Falso mito: in realtà il Notaio non verifica nulla a livello urbanistico (regolarità e conformità dell'immobile ai titoli), non rientra nei suoi compiti nè competenze. Questi si limita ad acquisire informazioni e documentazioni (solitamente catastali/ipotecarie) parte delle dichiarazioni del venditore. A meno che non venga richiesta una due diligence con relazione finale (rti) affidata ad un tecnico, il Notaio non ha alcuna possibilità/capacità per verificare la congruità sostanziale dello stato dei luoghi rispetto a quello legittimo, ma solo formale (verifica la corrispondenza delle informazioni che vengono rese).
esattamente come dice archspf; il notatio non verifica niente. Infatti se c'è qualche diatriba lui non ha nessuna responsabilità. La responsabilità è di chi dichiara, e lui non dichiara nulla. O meglio, verifica sulla base di quello che gli viene presentato; se gli si presenta Pinco invece di Pallino non è lui a essere responsabile del controllo.
@archspf: l'art 46 TUE (che sostituisce la 47/85) fa riferimento unicamente alla citazione degli estremi del pdc o pdc in sanatoria.
Se io ho nell'atto gli estremi del titolo con cui l'immobile è stato regolarmente costruito, ma poi si delega all'acquirente la verifica di eventuali difformità frutto di modifiche successive, come la mettiamo?
Se io ho nell'atto gli estremi del titolo con cui l'immobile è stato regolarmente costruito, ma poi si delega all'acquirente la verifica di eventuali difformità frutto di modifiche successive, come la mettiamo?
Io notaio verifica solo di fare un atto "pulito"... per lui. Le dichiarazioni sono a carico del venditore. Mica fa un sopralluogo il notaio, come farebbe a vedere se tutti gli atti coincidono?Il visto e piaciuto è, da quello che so io, per eventuali problemi che si possono intuire già in sopralluogo per esempio se l'impianto termico è totalmente da rifare perché vecchio di un secolo poi non è che il compratore può dire che non lo sapeva.
@desnip la giurisprudenza ha consolidato il principio di menzione di tutti i titoli (ex art. 26 e cila compresi) non solo quelli in sanatoria o originari della costruzione (anche perchè riguarda l'immobile che nel tempo pitrebbe aver subito trasformazioni).
La verifica dell'acquirente è a tutela dei suoi interessi ma non si sostituisce alle citate dichiarazioni esplicite del venditore che rimane responsabile per atti falsi/medaci/omissivi.
Ripeto come integrato da @kia, che il "visto e piaciuto" è relativo alle condizioni estetico/funzionali dell'immobile.
La verifica dell'acquirente è a tutela dei suoi interessi ma non si sostituisce alle citate dichiarazioni esplicite del venditore che rimane responsabile per atti falsi/medaci/omissivi.
Ripeto come integrato da @kia, che il "visto e piaciuto" è relativo alle condizioni estetico/funzionali dell'immobile.