delli : [post n° 96859]

parere fidejussione

ho bisogno di un vostro parere...
un comune sta obbligando un mio cliente, che vuole rateizzare gli oneri, a presentere una fidejussione bancaria mentre il mio cliente vorrebbe farne una assicurativa (meno onerosa e che non blocca il capitale) che, naturalmente, abbia tutte le garanzie di quella bancaria...
io so per certo che nei llpp la differenza tra le due non c'è, anzi l'aggiornamento della merloni del 2000 consente anche polizze con finanziarie "abilitate"
so anche che se in convenzione realizzo opere di urbanizzazione i lavori rientrano come llpp (almeno come categoria) quindi posso usare una o l'altra fidejussione
inoltre, per il comune non cambia assolutamente nulla (e questo me lo conferma un segretario comunale) avere una fidejussione bancaria o assivurativa
la mia domanda è: sapete se ci sono sentenze o riferimenti normativi che mi "legalizzino" nel portare avanti una richiesta per presentare una fidejussione assicurativa anche come garanzia nella rateizzazione degli oneri?
oppure qualche riferimento che mi possa far pesare il fatto che le due sono, per il comune, assolutamente identiche come garanzia?
thanks
bye bye
lorenzo :
una volta che fai una domanda tu non ti risponde nessuno
:(

vorrei darti una risposta ma non ci capisco un piffero...

Non potresti chiedere a un commercialista, ad una banca, non so qualcuno che mangia pane e fidejussioni?

Bye Bye
delli :
già chiesto... cercavo magari una sentenza o un qualche "codicillo" normativo...
pazienza... almeno dirò al cliente che ci ho provato ;)
bye bye
Ronin :
mi prendo la libertà di darti un suggerimento come se fossi una novellina: fai riferimento a testi di legge aggiornati (la merloni non esiste più, il codice appalti, dlgs 163/06 la abroga in toto).
consiglio di mostrare al "comunista" l'art 75 (comma 3 in particolare), l'art 113 e l'art 129; qualcosa dovrebbe esserci anche nel dlgs 385/93
delli :
il codice degli appalti (art. 75) non modifica l'articolo relativo alle garanzie quindi, per "abitudine" ho riferito alla merloni.... ad ogni modo non ho dubbi della validità della fid. assicurativa come garanzia nei llpp...
il mio problema è che il committente è un privato che deve realizzare un ampliamento di una casa e vuole rateizzare gli oneri... spendendo magari non una esagerazione in "tasse bancarie" (oltre a vari annessi e connessi) per questa operazione
il dlgs 385/93, invece, me lo devo leggere con calma visto che, in prima velocissima lettura, mi pare tratti solo di trasparenza bancaria ma non vi ho trovato un "appiglio" che mi permetta di "forzare la mano" al comune...
ho trovato anche un dlgs 5/2003 che tratta di intermediazione finanziaria... va beh... sarà lettura della sera (sperando di avere una seduta di giunta veloce)
ad ogni modo, grazie lo stesso ;)
bye bye
Ronin :
in quel dlgs (in mezzo a mille altre cose) si stabilisce la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati ad emettere le fidejussioni; in esso dovrebbe essere anche sancita l'equivalenza tra bancarie e assicurative
alinger :
Sentenza Consiglio di Stato n. 6774/2005: Anche se le norme della lex specialis non prevedono, tra le modalità di presentazione della cauzione provvisoria, la polizza fideiussoria ma solo una cauzione bancaria, in virtù della norma imperativa di cui all’art. 1 della L. 10 giugno 1982, n. 348, l’amministrazione non ha diritto di escludere dalla procedura ad evidenza pubblica, un’impresa che abbia come garante una Compagnia di Assicurazione.
Non può logicamente ritenersi che l’accettazione del capitolato, sia pure con la sottoscrizione di ogni pagina del testo che lo contiene, non implica accettazione anche delle clausole lesive, le quali, al limite, per essere considerate accettate ad ogni effetto, richiedono una specifica ed inequivoca individuazione, che renda manifesta e non contestabile la volontà del sottoscrittore di prestarvi acquiescenza, secondo regole di diritto comune, ma di portata generale, desumibili dall’art. 1469 ter del vigente codice civile.
Il Consiglio di stato, con la decisione numero 6774 del 29 novembre 2005, in tema di appalto di servizio e di modalità di presentazione della cauzione provvisoria, ci insegna che:
< Deve esse comunque negato che all’art. 21 del capitolato in esame il concorrente potesse immediatamente annettere il significato di escludere la modalità di costituzione della cauzione provvisoria mediante polizza fideussoria.
L’art. 1 della L. 10 giugno 1982, n. 348 ha stabilito espressamente che:
“In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (3), e successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi”.
La disposizione di cui alla lettera c) (così sostituita dall’art. 128, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175), non richiede di essere recepita dall’amministrazione locale che ha indetto la gara, in quanto è di per sé vincolante per ogni ente pubblico in favore del quale deve essere prestata cauzione e, dunque, anche, per gli Enti locali, e si inserisce automaticamente nelle regole che disciplinano il procedimento, riempiendone l’eventuale lacuna, ogni qual volta la norma speciale non preveda espressamente la polizza assicurativa fra le modalità di costituzione della cauzione>

In conclusione quindi

< è illegittima la clausola del bando o del capitolato speciale che espressamente escluda dalle modalità di prestazione della cauzione provvisoria la polizza assicurativa rilasciata dalle imprese debitamente autorizzate a noma della citata lett. c) dell’art. 1 L. n. 148 del 1982, nel testo modificato dall’art. 128 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 175>
delli :
risolvo così: io gli "forzo la mano" presentando una fidejussione assicurativa... se proprio vogliono quella bancaria... che mi facciano causa (loro!) ma da quello che ho letto (grazie ai vostri preziosissimi link ;)) direi che vado tranquillissima
bye bye
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.