Con stupore si apprende che il TAR Piemonte ha respinto l'impugnazione dell'esito della gara bandita dal Politecnico per la progettazione e direzione lavori di un parcheggio pluripiano. La gara, bandita un anno fa, era stata aggiudicata con il 75,11% di ribasso ed è stata impugnata dalla Federazione degli Ingegneri del Piemonte e Valle d'Aosta e dall'Ordine Ingegneri della Valle d'Aosta.
In attesa del successivo grado di giudizio, non si può non stigmatizzare ancora una volta il diffuso fenomeno degenerativo che porta all'aggiudicazione di incarichi professionali a fronte di compensi scandalosamente ribassati, tali da far dubitare non soltanto del mantenimento di livelli di sussistenza nell'esercizio della professione, ma anche della qualità prestazionale offerta.
Il Presidente dell'Ordine Architetti di Torino, Riccardo Bedrone, denuncia: «Assistiamo a un indecoroso gioco al massacro condotto a colpi di ribassi sul prezzo, senza che alcun altro criterio di aggiudicazione di incarichi pubblici possa fare premio al confronto con il costo. Questo inammissibile andazzo preoccupa e deve portare a una seria riflessione sullo stato dell'arte della legislazione vigente. Va quantomeno ripristinato un minimo di equilibrio che salvaguardi tutti i principi cui la collettività deve ispirarsi, senza che il solo obiettivo della libertà incontrastata della concorrenza possa superare ogni altro principio».
L'Ordine Architetti di Torino ritiene che le stazioni appaltanti debbano tenere in debito conto che:
• la tariffa non è stata abrogata in materia di appalti pubblici, non è stato neppure abrogato il DM 4/4/01
• i corrispettivi di cui al decreto possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento
• se le Amministrazioni intendono discostarsi dalle previsioni del decreto, spetta loro di motivare adeguatamente le ragioni della scelta
• l'offerta economica non può essere valutata in modo tale da stravolgere il risultato finale ma con un grado di incidenza certamente minore di altri elementi (di qualità) dell'offerta complessiva
• le offerte anomale devono essere oggetto di verifica (e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti espulsivi, in caso di accertata anomalia).
[Comunicato Stampa Fondazione OAT] Torino, 12 novembre 2009
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