L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha emanato, con determinazione n.5 del 7 luglio 2010, le "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria", pubblicate in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 28 luglio 2010 n.174.
La necessità di redazione di un documento d'indirizzo per le procedure di affidamento. Con questo documento, l'Autorità, nell'intento di dar forza alla centralità della progettazione come fase di indiscutibile importanza per la corretta realizzazione delle opere pubbliche e, consapevole delle criticità riscontrate nella prassi del mercato degli affidamenti dei servizi, ha voluto ulteriormente regolamentarne l'assetto giuridico ed economico.
Infatti, già interventi precedenti della stessa Autorità, attraverso le più recenti determinazioni n.1/2006 e n.4/2007, avevano affrontato questioni controverse e dibattute in materia di servizi di progettazione. Nonostante ciò, si è comunque riscontrato negli anni che la legislazione vigente, incluso il "codice degli appalti" (d.lgs. 12 aprile 2006, n.163), ha lasciato eccessivo spazio interpretativo alle stazioni appaltanti che, con le nuove linee guida, vedranno ridurre la propria autonomia nella stesura di bandi di gara e di concorso.
Attualmente, infatti, sia la preoccupante disomogeneità procedurale che caratterizzava l'iter seguito da ciascuna stazione, sia il dilagare di ribassi sproporzionati nelle offerte economiche, hanno reso necessario ed urgente un intervento che si è realizzato attraverso l'istituzione di un Tavolo Tecnico presso l'Autorità di Vigilanza, il quale, previa consultazione on-line delle istanze e delle criticità rilevate direttamente dall'esperienza dei principali attori, ha coinvolto anche altri soggetti a vario titolo interessati, tra questi il CNAPPC ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le linee - guida che ne sono scaturite affrontano diversi argomenti relativi alle varie fasi che compongono le procedure di affidamento, in particolare:
- le modalità di affidamento;
- i requisiti di partecipazione alla gara;
- i criteri di aggiudicazione;
- le indicazioni sulle modalità di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione dell'importo a base della gara;
- la valutazione della congruità dell'offerta.
Le principali innovazioni:
concorso d'idee e di progettazione
Sono diversi gli argomenti trattati da rimarcare, tra questi vi è la rinnovata importanza attribuita al concorso di idee e di progettazione. A vantaggio della qualità auspicata nella realizzazione dei lavori pubblici, il documento dà risalto e maggiore dignità a tali procedure, finalizzate all'individuazione di un progetto e non alla scelta di un progettista, quest'ultimo risulta invece l'obiettivo finale del più utilizzato appalto di servizi al quale il concorso per tale motivo si contrappone. La scelta del progetto, dunque essenziale nel concorso, si basa principalmente sulla qualità, si ribadisce infatti, che "Nei concorsi, e in particolare nel caso di concorsi per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, siano essi di progettazione o d'idee, occorre adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativo e specificatamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione".
Determinazione dell'importo a base di gara e verifica della congruità delle offerte
Altro punto importante è quello relativo alla determinazione dell'importo posto a base di gara, il problema normativo a cui dare soluzione era strettamente legato all'abolizione delle tariffe minime introdotte dalla c.d. legge Bersani (d.lgs. 4 luglio 2006 n.223), la quale aveva determinato, tramite la conseguente applicazione del secondo decreto correttivo del Codice, l'annullamento dell'inderogabilità dei minimi tariffari, favorendo così ribassi spropositati. Le linee guida, oggi, disciplinano nuovamente questo ambito, indicando, per la determinazione del corrispettivo a base di gara, il D.M. 4 aprile 2001. La stazione appaltante, inoltre - e qui se ne avvantaggia la trasparenza - nel fare riferimento a tale decreto "deve darne chiara indicazione ed applicarlo con correttezza, nonché in modo analitico, laddove, invece decida di avvalersi di altri parametri di riferimento (listini, prezziari), gli stessi dovranno essere pubblici e controllabili". Le linee guida danno, dunque, indicazioni affinché il corrispettivo a base di gara sia congruo, in riferimento alla natura ed alla complessità dei servizi al fine di garantire, nell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni.
I bandi, inoltre, dovranno espressamente indicare le modalità di calcolo dell'importo a base di gara giustificando tale corrispettivo attraverso un dettagliato computo delle attività da svolgersi e dei relativi costi. Tale analitica determinazione ha come conseguenza una più efficace verifica delle congruità delle offerte. In riferimento a questo altro importante argomento, le linee guida dettagliano la giusta procedura per la verifica delle offerte anomale, individuando, come strumenti che possono contrastare gli eccessivi ed incongrui ribassi, i seguenti punti:
- procedure selettive che, diminuendo il peso della componente economica dell'offerta, attuino di fatto un contenimento dei ribassi, a vantaggio di offerte che, invece, puntino maggiormente sulla qualità della prestazione (procedure applicabili solo nel caso in cui si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- controlli maggiormente rigorosi ed efficaci sulla congruità delle offerte presentate;
- predisposizione, in ogni caso, del documento preliminare all'avvio della progettazione, di competenza del responsabile unico del procedimento, puntuale, prescrittivo e completo di tutti gli elementi necessari per il raggiungimento degli obbiettivi fissati con le linee - guida.
Anticipazione della nuova formula per il calcolo del punteggio
La determinazione, inoltre, anticipa il contenuto della formula contenuta nell'allegato M del regolamento d'attuazione del Codice, ancora in via di emanazione e ne consente l'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti per l'attribuzione del punteggio, anche prima della sua entrata in vigore.
Requisiti di partecipazione alla gara
Per quel che concerne, invece, i requisiti di partecipazione alla gara, si rimanda soprattutto alle disposizioni contenute nel Titolo IV del DPR n.554/1999, che continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento d'attuazione del Codice. Concludono la Determinazione le tabelle allegate, introdotte con lo scopo di semplificare i compiti delle stazioni appaltanti e facilitare le attività dei concorrenti, esse, infatti contengono le classi e le categorie cui devono riferirsi i requisiti speciali dei concorrenti e sono costruite suddividendo gli interventi per destinazione funzionale e/o complementare. Per ogni destinazione funzionale sono state individuate le possibili opere, per ognuna della quale è specificata la classe e la categoria cui normalmente appartiene.
di Mariagrazia Barletta architetto
Fonte
- Sito ufficiale dell'Autorità di Vigilanza: www.avcp.it
Per maggiori approfondimenti:
- Commenti e Tabelle sul sito CNAPPC www.awn.it
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