Le prime delucidazioni in merito alla Scia giungono da una nota esplicativa scritta dall'Ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa, in risposta alla richiesta di chiarimenti inoltrata dall'Assessore Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia.
Il Capo dell'Ufficio, Cons. Giuseppe Chinè si esprime circa l'ambito di applicazione alla materia edilizia delle disposizioni contenute nell'art.49 della legge n.122 del 2010 e relative alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Tante le perplessità che la legge introduttiva della Scia ha generato in professionisti ed uffici pubblici, per ora 5 le risposte da parte del Governo. Vediamo, in riferimento al documento in questione, quali sono le problematiche relative all'applicazione concreta della legge e quali le risposte.
1. Applicazione della Scia in edilizia
Il primo e fondamentale dubbio riguarda l'applicazione della Scia all'edilizia. Esso nasceva dal carattere generale della norma e dal suo oggetto, estraneo alla materia edilizia, ovvero: la semplificazione delle procedure autorizzative per l'apertura di nuove attività produttive. La tesi di estraneità della L. 122/2010 al settore edilizio era avvalorata dal fatto che essa, né fa riferimento esplicito a tale ambito ed ai titoli abilitativi che lo regolamentano, né modifica il T.U. 380/2001.
La risposta in merito, argomentata in più punti, è ben ferma: la "applicabilità della disciplina della Segnalazione certificata di Inizio Attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva". E questo, in primo luogo, deriva da quanto scritto nel testo di legge, nel comma 4-ter dell'art. 49, che di fatto introduce "un meccanismo di sostituzione automatica della disciplina della Scia a quella della Dia, anche in edilizia". Ciò, è, infatti, particolarmente chiaro in alcune righe dello stesso comma, nel quale si legge che la disciplina della Scia "sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella di dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale".
2. Scia e Super-Dia.
Altra problematica riguarda i dubbi interpretativi sull'estensione della Scia alla cosiddetta Super-Dia, ovvero alla Dia in sostituzione del permesso di costruire. Questa perplessità, sollevata anche dall'ANCE, scaturisce ancora una volta dalla mancanza di legami tra nuova legislazione e quanto stabilito dal T.U.E.
La risposta è netta: la Scia ha identico campo applicativo della Dia e non interferisce con quello di altri titoli abilitativi. Di conseguenza, estendere la Scia alla Super Dia, o meglio alla Dia alternativa al permesso di costruire, significherebbe andare oltre quei limiti ed ampliare l'ambito applicativo della Scia oltre i confini stabiliti dalla legge. In conclusione la Dia non può sostituire la cosiddetta Super Dia.
3. Legislazione regionale concorrente
Il terzo chiarimento è correlato al precedente e riguarda il rapporto tra la nuova disciplina e le leggi regionali recanti ulteriori applicazioni di Dia alternativa al permesso di costruire.
Anche in questo caso si ribadisce quanto espresso al punto precedente, ovvero che: "a riguardo è avviso dello scrivente Ufficio, che la disciplina della Scia non si applichi al permesso di costruire e che le leggi regionali vigenti (...) non siano state incise dall'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n.122 del 2010".
4. Interventi prima autorizzati con Dia, in presenza di vincoli
Altro problema di interpretazione della legge nasce per quegli interventi da effettuarsi in zone interessate da vincoli e che la legge sottoponeva a Dia. In particolare, il provvedimento, escludendo l'applicazione della Scia qualora vi sia la sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, nonché stabilendo - con la sostituzione della Dia con la Scia - l'estinzione della prima, generava il dubbio che per questa tipologia di interventi, prima autorizzabili con Dia, ora fosse necessario ricorrere al permesso di costruire.
Con la nota esplicativa si chiarisce che per le zone sottoposte a vincolo si ricorre alla Scia, in sostituzione della Dia, purché si acquisisca preventivamente e si alleghi ad essa l'atto di assenzo dell'ente preposto alla tutela del vincolo.
E' da sottolineare, però, che, come stabilito dalla L.122/2010, la Scia non si applica nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.
5. DIA già presentate prima dell'entrata in vigore della L. 122/2010
L'ultima problematica riguarda le Dia edilizia già presentate. Viene chiarito che per esse si applica la normativa vigente al momento della presentazione delle stesse, salva la possibilità per il privato di avvalersi del nuovo strumento presentando, per il medesimo intervento, una Scia.
di Mariagrazia Barletta architetto
Approfondimenti
- Note di chiarimento del Ministero per la Semplificazione Normativa, Ufficio legislativo. Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Articolo 49 commi 4-bis e seguenti, legge n. 122 del 2010.
- La LEGGE 30 luglio 2010 , n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
- Una Scia bloccata dai dubbi - Legge 122/2010 - agg. rassegna stampa, diario quotidiano di Architettura dell'Ordine APPC di Roma e provincia.
- SCIA Edilizia. La Manovra Economica cambia la DIA
In vigore dal 30 luglio 2010 la legge n.122 che introduce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in sostituzione della DIA.
Scopo del provvedimento: la semplificazione.
La realtà: incertezze sulla sua applicazione.
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