Le Università, insieme a fondazioni, istituti di formazione e ricerca, possono partecipare alle gare di appalto. A dirlo è l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che, con la recente Determinazione n.7 del 21 ottobre 2010, interpreta la disciplina dell'art.34 del Codice (D.Lgs. 163/2006) secondo una lettura non tassativa dell'elenco di operatori ammessi, a favore dell'introduzione tra questi di alcuni soggetti pubblici non economici.
L'AVCP dà indicazioni sull'ammissione di questi Enti alle procedure di evidenza pubblica, affermando, in linea con i principi comunitari di massima partecipazione e non discriminazione, che anche i citati soggetti possono essere considerati operatori economici, purché nel loro statuto sia consentito l'esercizio di attività di impresa e limitatamente al proprio settore di competenza.
Bisogna far attenzione, la partecipazione delle Università e degli altri Enti citati non è incondizionata, va valutata caso per caso: presupposto imprescindibile per l'accesso alle procedure - in linea con il Codice - è l'esercizio di attività di impresa. Sarà compito della stazione appaltante verificare di volta in volta se il particolare soggetto giuridico ha tra le attività statutariamente ammesse quella di "svolgere compiti aventi rilevanza economica".
L'Autorità si è pronunciata più volte sul tema, giungendo a conclusioni diverse che, negli anni, si sono allineate alle indicazioni ed agli orientamenti sviluppati in sede comunitaria. Completamente opposta era infatti la sua posizione nel 2007 (deliberazione n. 119 del 18.04.2007), quando escludeva le Università dalle gare pubbliche perché prive del requisito comune ai soggetti che l'art.34 ammette a tali procedure: "l'esercizio professionale di un'attività economica".
Vi ritorna nel 2008 (parere n.127 del 23.04.2008). Alla luce delle evoluzioni giuridiche in ambito nazionale ed europeo, in base alla nozione d'impresa tratta dal diritto comunitario e ben più ampia rispetto a quella "italiana" , l'AVCP conclude che enti pubblici non economici "possono partecipare a quelle gare che abbiano ad oggetto prestazioni corrispondenti ai loro fini istituzionali".
Resta il problema più volte ribadito dalla giurisprudenza italiana dell'alterazione della par condicio tra i concorrenti: Università ed altri soggetti pubblici godono di un particolare regime di agevolazione finanziaria e di privilegio, condizioni che li favorirebbero rispetto agli altri operatori economici.
Le reazioni delle categorie professionali
Le conclusioni dell'AVCP hanno suscitato accese reazioni da parte dei rappresentanti nazionali di Architetti ed Ingegneri che hanno manifestato le preoccupazioni della categoria, in merito ad una "concorrenza sleale" verso i professionisti già provati da una profonda crisi lavorativa.
Secondo il CNAPPC la determinazione ignora quanto esposto in una recente decisione del Consiglio di Stato (decisione 08.06.2010 n.3638), nonostante questa sia stata segnalata nell'audizione presso l'AVCP tenutasi il 7 luglio scorso e che ha visto coinvolti, nell'esprimere un parere sull'argomento, gli operatori interessati, tra cui i due Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri.
Secondo il CNAPPC si tratta "di una determinazione politica, in quanto impone una interpretazione del Codice degli appalti che prescinde del tutto dal dato normativo, e che, ben lungi dal risolvere le questioni aperte, aumenta l'incertezza e il disordine nel mercato dei lavori pubblici. E' quindi facile prevedere che il provvedimento dell'AVCP genererà nuovo contenzioso. Infatti, la determinazione, forzando il dato normativo, apre il mercato degli appalti pubblici a soggetti che - per i privilegi legislativi e finanziari di cui godono - sono in grado di alterare il gioco della concorrenza a danno dei professionisti e delle imprese, che non possono certo contare su finanziamenti, strutture e personale a carico del bilancio pubblico".
Il CNAPPC aggiunge: "..non comprendiamo assolutamente perché si voglia far pagare questa situazione ai soli professionisti italiani.I costi della crisi non possono gravare sempre e solo sulle nostre spalle!. Il settore della progettazione è già gravato da una riduzione esorbitante delle possibili opportunità professionali ed in tali condizioni è assolutamente insopportabile ammettere ulteriori soggetti (le università) che spesso intervengono pesantemente in regime di potenziale concorrenza sleale.".
In linea con le ragioni degli Architetti anche gli Ingegneri, sono state molto dure, infatti, le parole del Presidente nazionale Gianni Rolando, che ha affermato: "In una situazione di grave crisi economica che colpisce pesantemente anche il mondo delle professioni, è inaccettabile che un settore composto da migliaia di professionisti, fra ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti industriali, debba fare i conti con la concorrenza delle Università, che devono invece accentrare tutti i loro sforzi verso la formazione".
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- AVCP, Determinazione n.7 del 21 ottobre 2010: "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del D.Lgs 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici".
- AVCP: Deliberazione n. 119 del 18.04.2007
- AVCP: Parere 127 del 23.04.2008
- Consiglio di Stato, Decisione n.127 del 23.04.2008
- Comunicato stampa CNAPPC e rassegna stampa correlata
- Paolo Pisciotta, consigliere CNAPPC, Università e gare pubbliche, in Focus del 11 novembre 2010.
- Comunicato stampa CNI: "ognuno faccia il suo mestiere".
- Audizione del 07/07/2010 presso l'AVCP.
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