Regolamento di attuazione del Codice degli appalti. Pubblicato in G.U..

È in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. Dopo 4 anni di attesa, fatti di: 1 cambio di Governo, blocchi, revisioni.. ancora 180 giorni per vederne in vigore i contenuti.

Il nuovo testo, il DPR n.207 del 5 ottobre 2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163" è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n.270 alla Gazzetta Ufficiale n.288 del 10 dicembre 2010 e sarà in vigore dal 9 giugno 2011.

Costituiscono un'eccezione, però, gli artt. 73 e 74 riguardanti rispettivamente le sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA e quelle per violazione da parte delle imprese dell'obbligo di informazione, che saranno in vigore già dal 26 dicembre.

Il Decreto è stato pubblicato anche se non sono passati al vaglio della Corte dei Conti alcuni articoli riguardanti: il coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione (art.72); i criteri di individuazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione nelle categorie "specialistiche" (art. 79, co.21); il compenso spettante ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle Commissioni miste di collaudo (art.238 co.1); i requisiti per l'assegnazione di servizi e forniture "sotto soglia" (art.327 co2); nonché parti dell'art. 357 riguardante le norme transitorie.

Il nuovo testo ha abrogato molte disposizioni precedenti, tra queste: il Regolamento di attuazione della Merloni (DPR 554/1999) e il DPR 34/2000 relativo al sistema di qualificazione delle imprese. Secondo il Ministro Matteoli "per la prima volta nel nostro Paese, le disposizioni normative nel settore vengono racchiuse in un unico testo" ne deriverà "più trasparenza negli appalti e semplificazione nelle procedure".

"Abbiamo operato - aggiunge il Ministro - in modo da fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici del settore dei contratti pubblici un valido strumento di guida e di supporto completo ed organico, articolato secondo il susseguirsi delle diverse fasi dalla programmazione al collaudo".(www.mit.gov.it).

Il testo introduce numerose novità, tra queste:

Le disposizioni in materia di verifica del progetto

Esse, rispetto a quelle contenute nel DPR 554/1999 prevedono un iter più rigoroso, finalizzato "ad accertare la conformità della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione, ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati". (artt.44-59).

Inoltre, qualora la stazione non ne abbia i requisiti (art.47) o in caso di carenza di organico la verifica dei progetti può essere affidata - tramite il RUP - a soggetti esterni, tra questi, per importi inferiori a 20 milioni di Euro, vi sono i liberi professionisti, le società di ingegneria, le società di professionisti (e gli altri contraenti previsti di cui all'art. 90 del Codice, lettere fbis, g e h) che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

Contenuti dello studio di fattibilità e degli elaborati progettuali

Il Regolamento introduce i contenuti dello studio di fattibilità (art.14) e dettaglia - rispetto alla legislazione previgente - quelli relativi agli elaborati progettuali, nei diversi gradi di definizione: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. (Titolo II, sezz. II - IV).

Sistema di qualificazione SOA

Altre novità, come afferma lo stesso Matteoli riguardano il sistema di qualificazione SOA, il testo contiene "disposizioni tese a perseguire una maggiore trasparenza e qualità nel mercato degli operatori economici esecutori di lavori pubblici, facendo ricorso a norme moralizzatrici e ad un più rigoroso sistema di vigilanza da parte dell'Autorità dei lavori pubblici".

Sempre nell'ambito della qualificazione, vengono introdotte due ulteriori classifiche  che stabiliscono nuovi livelli d'importo: la fascia IIIbis (1.033/1.5 milioni) e quella IV bis (2.582/3500 milioni), aggiunte con l'intento di "incentivare le piccole e medie imprese in questo particolare periodo di crisi economica", rendendo più facile la loro qualificazione.

Garanzia globale di esecuzione

Si tratta di una novità importante, di un sistema volto a garantire l'esecuzione ed il completamento delle grandi opere pubbliche, attraverso la sua applicazione, ci spiega il ministro Matteoli "diviene operativo per la prima volta uno strumento a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'opera pubblica secondo procedure assicurative già consolidate in altri Paesi europei".

Il sistema prevede, tra l'altro, che, in caso di risoluzione dal contratto, fallimento o per altre situazioni che impediscono la corretta esecuzione dell'opera da parte del contraente, vi sia l'obbligo di far subentrare un'impresa sostitutiva che completi il lavoro garantito, ed è obbligatorio per appalti integrati al di sopra di 75 milioni.

Dialogo competitivo

Per le procedure di scelta del contraente il DPR 207/2010 stabilisce la possibilità di ricorso al dialogo competitivo, il cui espletamento era stato sospeso dal Codice fino all'entrata in vigore del Regolamento, il quale, provvede anche a integrare la disciplina dell'accordo quadro.

di Mariagrazia Barletta architetto

Approfondimenti:

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (Suppl. Ordinario n. 270).

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