Il Mediatore Architetto: una nuova opportunità professionale?

Anche l'architetto come conciliatore nelle liti civili. Con l'introduzione dell'istituto obbligatorio della mediazione (D.Lgs 28/2010) nelle controversie civili e commerciali - già operativo dal 20 marzo - insieme ad altre figure professionali, anche l'architetto può ricoprire il ruolo di mediatore, aiutando le parti in lite nel raggiungimento di accordi amichevoli.

Nascono numerosi corsi - anche presso i vari Ordini professionali - per offrire agli interessati una formazione specifica ed obbligatoria in materia di conciliazione; mentre il CNAPPC, come molti altri Consigli Nazionali di categoria, inoltra domanda per accreditarsi come organismo di mediazione e si attiva per accordarsi con enti formatori. (rassegna stampa awn, fonte: Italia Oggi).

La mediazione

Il DLgs 28/2010 ha reso obbligatorio il tentativo preliminare di accordo amichevole tra le parti nelle liti di natura civili e commerciale, prima di ricorrere al procedimento ordinario. La risoluzione stragiudiziale della controversia è diventata, dal 20 marzo, un obbligo per alcune materie: dai diritti reali alle successioni ereditarie, dalla responsabilità medica alla diffamazione, cui si aggiungeranno da marzo 2012 anche le liti di condominio e quelle in tema di Rc auto. Lo scopo è chiaro: alleggerire il lavoro dei tribunali e dei giudici di pace e ridurre le rispettive pendenze.

La figura del Mediatore

A gestire il procedimento di mediazione è un professionista con almeno il titolo di diploma di laurea triennale o, in alternativa, che sia iscritto ad un ordine o collegio professionale. Vi rientrano, dunque, un numero indistinto di categorie, che includono: l'architetto, l'ingegnere, il geometra, etc..

Il mediatore deve aver frequentato un corso specifico di 50 ore (e superato la prova finale di valutazione), presso un ente di formazione iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. Inoltre, deve essere iscritto ad un organismo di mediazione: un ente pubblico o privato che sia accreditato presso il Ministero e dunque abilitato a gestire il procedimento di mediazione. Chi vorrà seguire questa nuova strada, sarà, inoltre, obbligato ad un aggiornamento costante, di almeno 18 ore ogni due anni.

Tutti requisiti attualmente indispensabili, sempre che la pronuncia della Corte costituzionale non blocchi l'attuale sistema.

La presunta illegittimità del Regolamento

Va detto infatti che, a destabilizzare il sistema, interviene subito un'ordinanza del Tar Lazio (3202 del 12.04.2011), che non ha effetti nell'immediato, ma rinvia alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità mosse dall'OUA Organismo Unitario Avvocatura Italiana, insieme ad alcuni Consigli forensi, associazioni ed avvocati. In discussione è il regolamento della mediazione, il D.M. 180/2010.

In particolare le criticità riguardano: l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione prima del ricorso - per le materie indicate nel Decreto - alla giustizia ordinaria, come "condizione di procedibilità alla domanda giudiziale"; la mancanza di misure che garantiscano da parte degli organismi di mediazione un operato che rispetti le condizioni di "serietà ed efficienza", essendo la legge troppo generica su questo punto; il contrasto con alcuni principi della legge delega, art. 60 della l. 69/09, che "risultano stridenti" con le disposizioni legislative più recenti.

Inoltre, sotto accusa anche l'influenza "incisiva" che l'esito di una conciliazione fallita può avere nella fase successiva del procedimento ordinario, laddove le parti interessate possono subire pregiudizio a causa di una mancata preparazione, troppo generica, del mediatore privo di una adeguata formazione giuridica.

di Mariagrazia Barletta architetto

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