Il Decreto Sviluppo è convertito in legge. Prolungata la validità dei Piani Particolareggiati

Pubblicata in G.U. la legge di conversione del Decreto Sviluppo recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia". In materia di "Costruzioni private" poche modifiche di rilievo se si esclude l'aggiunta di un provvedimento di interesse che di fatto dilata la validità dei Piani Particolareggiati. Cassato, invece, quello riguardante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo senza ricorso alla gara.

In merito alla liberalizzazione dell'edilizia privata, infatti, nessuna variazione da rilevare rispetto ai contenuti di maggior "impatto" già presenti nel Decreto, quali: introduzione del silenzio - assenso nella procedura di autorizzazione del Permesso di Costruire; Scia edilizia ed impresa in un giorno; e "Piano Città", per il quale, però, rispetto al Decreto si prolungano i tempi d'azione delle Regioni chiamate ad approvare leggi specifiche ad hoc entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Ma, in materia di "Costruzioni private" (art. 5 della legge), un'interessante novità riguarda i Piani Particolareggiati. Per questi viene stabilito che, trascorsi due anni dal loro termine di esecuzione, qualora il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per dare realizzazione alle previsioni rimaste inattuate, non tutto sarà perduto: il progetto di edificazione potrà andare avanti, per comparti e grazie ad interventi di privati.

In pratica, secondo quanto fino ad ora previsto dalla legge urbanistica del 1942, decorso il termine di attuazione (non più di 10 anni), il piano perdeva efficacia, lasciando fermo solo l'obbligo di rispetto degli allineamenti e delle prescrizioni di zona da esso previsti. Ne conseguiva che gli edifici non realizzati difficilmente avevano modo di essere costruiti. Con il nuovo provvedimento, invece, scaduto il termine di attuazione e trascorsi i 2 anni, il piano continua a conservare la sua validità, giacché una volta decaduto, ciascun privato proprietario di un sub-comparto del piano - e relativamente ad esso - potrà intervenire con proposte di attuazione, che possono essere accolte dall'amministrazione interessata con un iter veloce, ovvero tramite la sola delibera del Consiglio Comunale.

A patto, però, che l'attuazione del singolo sub-comparto non costituisca variante urbanistica, non modifichi la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie e rispetti i parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto.

Quanto alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire: con la cancellazione dell' art.5, co. 2.2 del Decreto, la legge di conversione toglie ai costruttori la possibilità di realizzare da soli tali opere. E le sottopone nuovamente all'obbligo di gara pubblica.

Infatti, il provvedimento cassato prevedeva che l'esecuzione di strade, fognature, reti idriche, etc.., funzionali all'intervento di trasformazione del territorio e dunque alla lottizzazione dell'area di intervento, fosse a carico del titolare del permesso di costruire, e le escludeva dall'obbligo delle lunghe procedure di gara, previste dal Codice dei Contratti.

di Mariagrazia Barletta architetto

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