Fra le misure anti evasione previste dalla manovra di ferragosto, oltre a nuovi limiti per i pagamenti in contanti, viene introdotto un meccanismo automatico di sospensione disciplinare dall'Albo (l'impossibilità di esercitare la professione per un certo periodo di tempo), operato direttamente dall'Agenzia delle Entrate qualora vengano anche solo contestate alcune violazioni all'obbligo di fatturazione.
La sanzione scatta quando vengano contestate quattro o più fatture mancate nell'arco di un quinquennio. Se la mancata fatturazione è di un'associazione professionale, il provvedimento di sospensione riguarderà tutti i professionisti associati.
Lo dice l'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011. "Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi."
Inoltre "... il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale [...] affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet." In pratica è la Direzione dell'Agenzia Entrate che sospende (?!?) e comunica all'Ordine i nominativi.
Sembra si sia voluto estendere ai professionisti, e senza troppi distinguo, quanto già accade per le categorie di esercenti che contravvenendo all'obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale, in caso di recidiva rischiano la sospensione dell'autorizzazione amministrativa.
Dubbi e certezze
Perplessità sull'efficacia del provvedimento vengono espresse da più parti. A differenza di un bar o un ristorante, per architetti e molte altre categorie di professionisti la fatturazione e il pagamento raramente sono contestuali alla prestazione professionale. Sarà difficile cogliere l'evasore in flagranza di violazione, e per quattro volte di seguito nell'arco di 5 anni. Più facile che questo avvenga a seguito di normali controlli fiscali, il che complica o quantomeno ritarda le possibilità di accertamento con forti rischi di prescrizione.
Tutti d'accordo invece sulla non retroattività del provvedimento: la possibilità di sospensione riguarda le violazioni commesse dal 13/08/2011 (data di pubblicazione del Decreto) in poi. Le norme sanzionatorie non possono essere retroattive.
Va ricordato, infine, che si tratta di un Decreto che andrà quindi convertito in legge entro metà ottobre.
Nel frattempo, fatturate gente, fatturate.
Nuovi limiti per i pagamenti in contanti
Nel Decreto 138 sono anche indicati i nuovi limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore (D.Lgs 138/2011 art. 2 comma 4). Il nuovo limite passa da 5.000 a 2.500 euro. Non possono essere effettuate operazioni in contanti per importi superiori ad 2.499,99 euro. La limitazione riguarda anche gli assegni bancari. Se emessi per importi superiori devono riportare l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Siamo ancora lontani dal limite di 1000 euro introdotto nella passata legislatura, e immediatamente abrogato dall'attuale governo al suo insediamento, ma non è escluso che in fase di conversione in legge questo minimo non venga ulteriormente ridotto, assodato il fatto che rimane una delle poche modalità di controllo dell'evasione e del riciclaggio.
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