Manovra bis. Obbligo di formazione permanente anche per architetti e ingegneri

L'obbligo di formazione permanente e continua per tutti i professionisti iscritti ad un ordine è parte della riforma delle professioni, attesa da alcuni decenni e ora annunciata dalla Manovra di Ferragosto.

Un accenno di riforma è infatti tra i contenuti del DL 138/2011, battezzato Manovra bis e sottoposto in questi giorni a continue e pesanti revisioni, non si sa se i rimaneggiamenti abbiano interessato anche l'art. 3 "Abrogazione delle indebite restrizioni all'acceso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche" che appunto getta le basi per una riforma degli ordinamenti indirizzata verso la loro liberalizzazione seppur lasciando al suo posto l'esame di Stato.

Stando ai contenuti del decreto, così come pubblicati in GU n.188 del 13 agosto, ed in attesa di conoscere il nuovo testo emendato in sede di conversione, leggiamo che tra i principi base che la riforma dovrà recepire entro 1 anno, vi è l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente sulla scorta di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali.

L'impegno continuo di formazione da deontologico diventerà dunque, per tutti, un dovere dettato da regole che i regolamenti dovranno stabilire. Un dovere che - si sottolinea - era già rimarcato dalla Direttiva Europea 2005/36/CE "Riconoscimento delle qualifiche professionali", recepita dall'Italia con il D.L. n. 206 del 6/11/2007, stabilendo che gli iscritti agli ordini professionali frequentino corsi di formazione ed aggiornamento per garantire prestazioni professionali di qualità, una qualità basata sulla conoscenza.

Dover adempiere alle regole formative stabilite con precisione da un sistema preordinato non è una novità per alcune categorie tra cui geologi, avvocati, commercialisti, già dotati di un Regolamento della Formazione Professionale Continua, ma lo è per architetti ed ingegneri.

Aggiornamento del 18 novembre 2011
Legge di Stabilità 2012: nessuna riforma degli ordini professionali e delle tariffe. Con l'emanazione della legge di stabilità (legge 183/2011) viene ribadito che gli Ordini professionali dovranno essere riformati entro il 13 agosto 2012 tramite l'emanazione di un DPR. I principi della riforma non vengono modificati e la formazione continua obbligatoria resta tra questi. Nel testo novità per le tariffe professionali: viene eliminato l'obbligo di farvi riferimento negli incarichi e viene prevista la nascita di società tra professionisti in sostituzione delle associazioni professionali.

Aggiornamento del 21 settembre
Riforma delle professioni tra 1 anno: intanto rispuntano i minimi tariffari. La Manovra è ormai legge dello Stato (legge n. 148/2011 - GU del 16 settembre). Tra i principi che dovranno essere recepiti dalle diverse categorie nei rispettivi ordinamenti professionali entro 1 anno, oltre all'obbligo di formazione continua e di stipula dell'assicurazione antirischi, vi è anche un nuovo riferimento ai minimi tariffari, abrogati dal Decreto Bersani.

Aggiornamento del 7 settembre 2011
Continua l'iter di conversione del decreto e finalmente viene pubblicato il maxiemendamento sul quale si attende il voto di fiducia e l'approvazione definitiva del Senato, in previsione per questa sera. L'art. 3, co. 5 non subisce alcuna variazione significativa, dunque, per ora, nessuna novità per i suoi contenuti, che, probabilmente, approderanno immutati all'esame della Camera.

Il sistema dei crediti

Facendo riferimento ai sistemi già messi in atto dai diversi ordini se ne trae il funzionamento generale: ogni iscritto assolve l'obbligo formativo acquisendo in un determinato arco temporale (da 3 a 5 anni) un certo numero di crediti, maturati frequentando positivamente un evento formativo (corso di formazione, seminario, master, etc..) accreditato dall'ordine, o in qualità di docente o relatore dello stesso.

I crediti, inoltre, si acquisiscono generalmente anche partecipando a Consigli o Commissioni Ordinistiche e vengono programmati su base pluriennale: per ogni anno del triennio o quinquennio stabilito si prevede che il professionista accumuli un certo numero di crediti, alcune volte diversificati anche a seconda dell'età di iscrizione.

Inoltre l'assolvimento degli obblighi viene verificato e - salve le dovute esenzioni - per chi vi si sottrae si prevedono generalmente delle sanzioni.

di Mariagrazia Barletta architetto

Approfondimenti:

  • Legge 14 settembre 2011, n. 148. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. (GU n. 216 del 16-9-2011).
  • Testo coordinato del decreto-legge 3 agosto 2011, n.138. Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». (GU n. 216 del 16-9-2011).
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (GU n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n.234).

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