Con apposita circolare (n.4 del 12.09.2011) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce quanto disposto dalla Manovra bis (DLgs 138/2011) in merito alla riforma dei tirocini extra-curriculari. Le novità legislative avevano fissato per essi una durata non superiore a 6 mesi e un'apertura a favore esclusivo di "freschi" neo-laureati e neo-diplomati, stabilendo che gli stessi potranno accedervi entro 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo.
Le delucidazioni ministeriali sono chiare: non rientrano nel campo di applicazione del decreto i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro, né quelli promossi a favore di soggetti svantaggiati e nemmeno quelli curriculari. Anche il praticantato - tra l'altro innovato dall'art.3 della Manovra bis - ne risulta escluso in quanto disciplinato da specifiche norme di settore.
Viene precisato, inoltre, che i tirocini formativi non sono preclusi agli studenti, compresi i laureandi, masterizzandi e dottorandi, a patto che vengano promossi da scuole ed Università e che siano svolti durante il periodo di frequenza, ma, non devono essere finalizzati al riconoscimento dei crediti, perché altrimenti si tratterebbe di tirocini curriculari e dunque soggetti ad altra normativa.
La circolare, inoltre, per definire i casi di esclusione dà una definizione dettagliata del tirocinio curriculare: per essi bisogna intendere "i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza".
Si precisa inoltre che la norma non è retroattiva: i tirocini approvati prima del 13 agosto varrà la vecchia normativa, ma per eventuali proroghe bisognerà fare riferimento alla nuova disciplina.
Infine la circolare mette in guardia: il personale ispettivo responsabile effettuerà verifiche per accertare la legittimità del tirocinio attivato alla luce della normativa. "Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi".
di Mariagrazia Barletta architetto
Approfondimenti:
- DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (GU n.188 del 13-8-2011).
- Testo del maxiemendamento al ddl di conversione del decreto 13 agosto 2011, n. 138.
- Tirocinio formativo? Per non più di 6 mesi. La Manovra bis propone una riforma dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari, stabilendo per essi una durata non superiore a 6 mesi. Tante le polemiche e intanto la Toscana annuncia il suo ricorso alla Corte Costituzionale.
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