Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione affronta con una nuova sentenza la questione dellaesclusione o meno dei professionisti dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
Una sentenza di cui si è discusso molto nelle ultime settimane, sembrava affermare che un professionista, responsabile di un'organizzazione autonoma e con struttura propria, anche se di modesta entità, fosse tenuto obbligatoriamente al versamento dell'IRAP.
In realtà non vi sono novità rispetto a quanto già consolidato nella giurisprudenza. La Corte non ha fatto altro che confermare che l'essere un libero professionista, responsabile di una struttura propria, non esclude, né implica in sé la necessità di versare l'IRAP.
Un professionista che non si trovi in un rapporto di collaborazione o subordinato, è tenuto al pagamento dell'imposta se sussiste almeno uno dei seguenti requisiti:
- l'utilizzo di beni strumentali eccedenti le necessità minime per poter esercitare la propria attività
- l'avvalersi in maniera non occasionale del lavoro altrui.
Ne consegue che rimane esclusa dall'onere dell'IRAP tutta quella fascia di liberi professionisti che svolgono singolarmente un'attività come free-lance o come collaboratori più o meno fissi, e che hanno visto sfumare l'esenzione certa dall'IRAP con la prematura scomparsa del Regime dei Minimi 2008.
La sentenza in questione si è limitata a ribadire che non si può associare a priori la mancanza di un'organizzazione autonoma all'esercizio della libera professione. Ed inoltre, ribadisce la Cassazione, non si può escludere il professionista dal pagamento dell'IRAP solo affermando che la sua organizzazione è "minimale", ma è necessario provare nelle sentenze di ricorso le condizioni di esclusione (minimi mezzi e mancanza di collaboratori non occasionali). Pertanto: niente di nuovo.
La sentenza
(n. 19688 - depositata il 27 settembre 2011)
L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso contro una sentenza della Commissione Tributaria del Lazio con la quale il giudice di appello dava ragione ai professionisti (2 ragionieri e un avvocato) che richiedevano il rimborso dell'IRAP perché privi di un'attività autonoma svolta con organizzazione. In particolare in secondo grado si faceva leva sul fatto che la struttura organizzativa dei professionisti fosse minimale e soprattutto sull'assunto secondo cui "l'elemento organizzativo di regola non è riscontrabile nell'attività di lavoro autonomo", ritenuto poi errato dalla Cassazione.
La risposta della Cassazione è chiara: i 3 professionisti non lavorano in maniera subordinata, hanno una struttura propria, per cui non è possibile affermare che non operino con autonoma organizzazione. Per quanto riguarda invece la "organizzazione minimale" , ovvero la "modesta entità" dell'organizzazione, non c'è dubbio, questa deve essere provata, invece i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova in merito, e nemmeno descritto i loro studi professionali.
Quanto invece alle possibilità di esenzione, la Cassazione ribadisce chiaramente che "per l'IRAP è necessaria la presenza di una struttura che costituisca un di più rispetto agli elementi minimi richiesti per l'esercizio dell'attività professionale". L'organizzazione minimale continua ad essere causa di esclusione dal pagamento, purché sia comprovabile in maniera oggettiva.
di Mariagrazia Barletta architetto
Approfondimenti:
- Cassazione, Sezione Tributaria - Sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011.
- Rassegna stampa del Consiglio Nazionale Architetti PPC, Mini-organizzazione con l'IRAP.
- Agenzia delle Entrate, Circolare 45/E del 13 giugno 2008. IRAP - assoggettabilità all'imposta degli esercenti arti e professioni - giurisprudenza della Corte di cassazione -istruzioni operative.
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