Anche i servizi di architettura e ingegneria possono essere affidati tramite incarico fiduciario, se gli importi sono inferiori non più ai 20 mila, ma ai 40 mila euro. A chiarirlo è l'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici con parere del 16 novembre 2011, con il quale ha dato soluzione ad un contrasto normativo tra il Codice dei Contratti ed il suo Regolamento di attuazione, nato in seguito alle nuove disposizioni fissate dalla Legge Sviluppo.
A scontrarsi sono l'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti (DLgs 163/2006) e l'art. 267, comma 10 del Regolamento di attuazione (DPR 207/2010). Il primo, così come modificato dalla Legge Sviluppo (Legge 106/2011), innalza a 40 mila euro la soglia al di sotto della quale poter ricorrere all'affidamento diretto per appalti di servizi e forniture; il secondo continua a stabilire che, per i servizi di architettura e ingegneria, la soglia per gli incarichi diretti resta 20 mila euro.
Una gran confusione giacché gli operatori interessati potevano interpretare la normativa in maniera diversa e contrastante. A farsi portavoce delle perplessità è stato Il Consiglio Nazionale degli Architetti che ha richiesto all'Authority i necessari chiarimenti.
Ecco che nel parere di chiarimento l'Avcp richiama il principio della gerarchia delle fonti giuridiche: la Legge Sviluppo ha modificato una normativa di rango primario: il Codice dei Contratti, rispetto alla quale il Regolamento di attuazione non può porsi in contrasto. Non resta che interpretare i suoi contenuti in maniera conforme alla disciplina principale del Codice.
«In tal senso - si legge nel parere - appare evidente come, a seguito di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante (così come previsto proprio dallo stesso Codice all'art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa».
di Mariagrazia Barletta architetto
Approfondimenti:
- Avcp, parere REG 22/2011 del 16 novembre 2011. Oggetto: richiesta di parere - Modifiche introdotte dall'art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (così come convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106), in riferimento all'effettiva elevazione della soglia, di cui all'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, da ventimila euro a quarantamila euro, anche per i servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 252 del d.P.R. 207/2010.
- Comunicato stampa CNAPPC del 23 novembre 2011. Lavori Pubblici: Architetti (Consiglio Nazionale) chiariti i limiti nel Codice dei contratti per gli affidamenti fiduciari - restano perplessità sui requisiti per la partecipazione alle gare.
- Richiesta di chiarimento del CNAPPC all'Avcp. Documento del 6 settembre 2011. Oggetto: soglia minima per l'affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria.
- Trattativa privata negli appalti: deroga o regola? Le novità della Legge Sviluppo. Con la Legge Sviluppo i contratti di lavori pubblici fino ad 1 milione possono essere affidati tramite gara informale. La preoccupazione è che si estenda oltremisura una procedura che il Codice stabiliva come deroga alla via ordinaria, mettendo a rischio i criteri di concorrenza e trasparenza.
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