Il punto sul nuovo regime dei contribuenti minimi 2012, in attesa dei chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Proviamo a fare chiarezza su alcuni aspetti del nuovo Regime dei contribuenti minimi che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012, riportando gli orientamenti e le interpretazioni più autorevoli sul tema, in attesa dei provvedimenti attuativi o dei chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, previsti dalla stessa norma, che a meno di un mese dall'entrata in vigore non sono arrivati, e della definizione dei benefici fiscali per la trasparenza previsti per i professionisti dal Decreto salva Italia.

vedi anche
Nuovo regime dei minimi 2012, novità e chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Aggiornamento del 23 dicembre 2011

Sono molti gli aspetti controversi oggetto del dibattito di questi mesi: l'accesso o la permanenza nel nuovo regime fiscale per gli over 35, l'entità della ritenuta d'acconto da applicare sulle fatture, e la prosecuzione sotto il regime dei minimi di un'attività svolta in precedenza.

In assenza di una posizione ufficiale su molti argomenti troverete in questo articolo molti verbi al condizionale. La raccomandazione è di verificare caso per caso rivolgendosi anche a più di un commercialista o meglio presso il locale ufficio dell'agenzia delle Entrate.

Requisiti di accesso

Riassumiamo i requisiti principali per accedere al nuovo regime, evidenziando alcune particolarità:

  • non si devono superare i 30.000 euro di ricavi all'anno;
  • non è consentito avere dipendenti, collaboratori o lavoratori a progetto;
  • non si possono superare i 15.000 euro per acquisti, locazione o leasing di beni strumentali;
  • non si deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, alcuna attività d'impresa, artistica e professionale, neppure in forma associata o familiare; coloro che hanno avuto una partita IVA non utilizzata per i tre anni precedenti possono invece accedere alle agevolazioni;
  • l'attività non deve rappresentare la prosecuzione di un'altra svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. L'esclusione avviene però solo quando l'attività utilizza gli stessi beni, si svolge nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti;
  • può usufruirne chiunque abbia avviato la propria attività dal 1 gennaio 2008, anche chi non dovesse aver inizialmente aderito al regime dei minimi. La legge stabilisce solo un limite temporale, che prescinde dal regime contabile adottato in precedenza.

Non cambia la fattura. Ritenuta al 20%, se dovuta, e niente IVA.

Attenzione questa informazione non è corretta alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
Nuovo regime dei minimi 2012, novità e chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Aggiornamento del 23 dicembre 2011

In materia di IVA e di ritenuta d'acconto il nuovo regime dei minimi conserva oneri e vantaggi del precedente. Pertanto la fattura dovrebbe essere identica a quella dei vecchi minimi: verrà riportato il 20% di ritenuta d'acconto (se l'intestatario della fattura è un sostituto d'imposta), e non sarà presente l'addebito dell'IVA.

L'eventuale eccedenza fra l'anticipo di imposta (20%) e l'imposta sostitutiva dovuta (5%), potrà essere utilizzata in compensazione di contributi INPS o, più facilmente, sarà oggetto di richiesta di rimborso.

Il limite dei 5 anni riguarda solo gli over 35

Fermi restando i requisiti di base, possono accedere al nuovo regime dei minimi anche coloro che hanno più di 35 anni, usufruendone al massimo per 5 anni. Chi invece allo scadere del 5° anno non ha compiuto 35 anni, potrà usufruire dell'agevolazione fino al raggiungimento del 35esimo anno di età.

E il regime agevolato per le nuove iniziative (finanziaria 2001)?

Un altro aspetto dubbio è quello della sorte del Regime agevolato per le nuove iniziative, il cosiddetto "forfettino", introdotto nella finanziaria 2001.

Nonostante la nuova norma parlasse di riforma e concentrazione degli attuali regimi forfetari (al plurale), il Regime agevolato per le nuove iniziative non è stato espressamente abrogato, e pertanto si può ritenere che rimanga come alternativa, senza confluire in quello dei nuovi contribuenti minimi. Va però detto che nella gran parte dei casi converrà comunque passare al più conveniente nuovo regime dei minimi, se possibile.

Il limite dei 5 anni decorre dall'inizio dell'attività

In caso di passaggio dal Regime agevolato per le nuove iniziative, o da un altro regime contabile, a quello dei nuovi minimi, la durata massima di 5 anni dovrebbe decorrere dal momento dell'inizio dell'attività, e non dal momento del passaggio al nuovo regime dei minimi.

Il regime degli ex-minimi

Per coloro che si trovano oggi nel regime dei minimi e che dal 1° gennaio 2012 non avranno le condizioni richieste per l'accesso al nuovo, rientreranno in un regime alternativo, detto "degli ex-minimi".

Perderanno il beneficio dell'imposta sostitutiva al 20%, avranno l'obbligo di addebito dell'IVA in fattura e dovranno risultare congrui agli studi di settore.

Mantengono invece l'esenzione IRAP e l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Il regime premiale privilegiato della trasparenza (dal 2013)

Non soltanto per i professionisti minimi, o ex-minimi, il nuovo regime premiale introdotto dal Decreto salva-Italia, promette semplificazioni e quindi possibilità di risparmio per chi adotta misure di trasparenza. Si potrà fare a meno del commercialista almeno per la gestione delle contabilità meno complicate? Sembrerebbe di sì.

Dal 1° gennaio 2013 (non 2012) saranno riconosciuti benefici fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad agevolazioni sugli accertamenti, a patto che si provveda all'invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, e che istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell'attività esercitata.

Chi lavora in piena trasparenza avrà il vantaggio, anche economico, di far gestire all'Agenzia delle Entrate le proprie fatture in entrata e in uscita, con il conseguente esonero dalla compilazione di dichiarazioni, comunicazioni, ed altri adempimenti.

Oltre al servizio di assistenza da parte dell'Agenzia Entrate è prevista l'accelerazione dei rimborsi e delle compensazioni IVA.

Benefici anche in termini di accertamenti fiscali. Per chi dichiara "... ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, ed è in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello "studio", sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973) è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato."

Il provvedimento attuativo di questa riforma è atteso entro i primi di giugno 2012.

Approfondimenti:

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