A completamento del pacchetto "Cresci Italia" il governo vara il decreto semplificazioni. Pubblicato in Gazzetta ufficiale, è già in vigore. Pratiche più veloci per cittadini e imprese e anche in materia appalti meno lungaggini con l'introduzione di una banca dati nazionale online per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare. Un risparmio notevole di oneri e tempi secondo i conti del governo.
Graduata inoltre la sanzione prevista per la presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione per la partecipazione ad una gara pubblica. Ridefinita la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori.
Aggiornamento del 10 aprile 2012
Semplificazioni: beni culturali, appalti, edilizia, la sburocratizzazione investe molti settori. Il decreto è legge. Per i beni culturali: regolarizzati i contratti di sponsorizzazione e presto autorizzazioni semplificate. Per gli appalti: confermata la banca dati nazionale e graduate le sanzioni per dolo o colpa grave. Numerose le altre novità in campo edilizio e d'impresa.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 20)
Dal 1 gennaio 2013 presso l'Autorità per la Vigilanza (AVCP) sarà istituita la banca dati nazionale dei contratti pubblici che raccoglierà e gestirà la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativi e economico finanziari dei partecipanti alle gare nazionali di lavori, servizi e forniture. Sarà compito dell'Authority stabilire «i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella banca dati».
Imprese e professionisti saranno sgravati dal presentare e ripresentare la stessa documentazione più volte e le amministrazioni potranno effettuare i controlli necessari in maniera veloce, consultando il fascicolo elettronico del contraente esclusivamente online. Un buon risparmio per amministrazione e imprese, stimati rispettivamente in 1,3 miliardi e 140 milioni l'anno.
Molti aspetti non sono definiti dal decreto legge che rimanda a deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza che determinerà i termini e le modalità di acquisizione, aggiornamento e consultazione dei dati. Ma per dare avvio alla raccolta dati i soggetti pubblici e privati, che detengono la documentazione relativa ai requisiti di partecipazione, saranno tenuti a metterla a disposizione dell'Autorità.
Dichiarazioni rese con dolo o colpa grave (art. 20)
Per le dichiarazioni rese con dolo o colpa grave l'esclusione dalle gare e dagli affidamenti in subappalto si fa meno pesante. Il fermo dell'attività non sarà più per tutti di un anno, ma sarà calibrato a seconda della gravità del dolo o della colpa fino ad un massimo di 1 anno e sarà l'Autorità a decidere.
In sintesi la presentazione di false dichiarazioni o di falsa documentazione nelle procedure di gara attiva la stazione appaltante che segnala l'irregolarità all'Autorità di Vigilanza. Questa ne valuta la gravità e se ritiene le dichiarazioni siano rese con colpa grave o dolo dispone l'iscrizione del contraente nel casellario informatico, escludendolo temporaneamente dalle gare.
Il periodo di stop era introdotto dal decreto sviluppo ed era fissato ad un anno. Ora per evitare di fermare i contraenti per un periodo troppo lungo - che potrebbe di fatto decretare il fallimento di imprese, anche per motivi non sempre rilevanti - si decide di adeguare il provvedimento alla serietà della colpa e, il blocco di una anno diventa la sanzione massima.
Responsabilità solidale (art. 21)
Il decreto, riscrivendo il comma 2, dell'art. 29 del DLgs 276/2003, ridefinisce la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori.
Nei contratti pubblici di opere e servizi se l'appaltatore non provvede a retribuire i lavoratori o a pagare i contributi previdenziali e i premi assicurativi e TFR dovuti, entro i due anni dal compimento dell'appalto, deve saldare il committente o datore di lavoro. E fin qui nessuna novità.
L'innovazione risiede nel pagamento delle sanzioni civili, che sono a carico del solo inadempiente, e di cui, quindi, non è più responsabile il committente.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (GU n. 33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n.27.
- Comunicato stampa, Consiglio dei Ministri n.12 del 27/01/2012.
- LEGGE 4 aprile 2012, n. 35. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056) (GU n.82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 69).
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