La progettazione e la direzione lavori in aree sismiche non può essere preclusa a priori ad architetti e ad ingegneri iunior. A stabilirlo è il Consiglio di Stato che, con sentenza 686, si è espresso in maniera completamente opposta ad una precedente decisione del TAR Calabria.
Il Tribunale amministrativo impediva ad un professionista iunior di progettare un fabbricato per abitazione rurale, perché situato in zona sismica. Una condizione sufficiente - secondo il TAR - per classificare la progettazione come particolarmente complicata e quindi fuori dalle competenze di un laureato triennale.
Secondo il Tribunale, infatti, la presenza di rischio sismico avrebbe come conseguenza diretta «l'applicazione di metodologie e normative complesse e richiederebbe una conoscenza avanzata dell'ingegneria strutturale e geotecnica». Dunque tutte le costruzioni in zona sismica prevederebbero una complessità progettuale tale da precludere ai progettisti iunior ogni possibilità d'intervento in tali aree e a prescindere dalle caratteristiche della costruzione.
Giunta a seguito del ricorso del Sindacato Nazionale Ingegneri Iuniores e Architetti Iuniores (Sind.In.Ar.3) e dell'ingegnere iunior interessato, la sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR.
Da Palazzo Spada dunque la conclusione è stata nettamente opposta: architetti e ingegneri iunior all'interno delle loro competenze possono progettare anche in tali zone, se - come stabilito dalla legge - si tratta di costruzioni civili semplici e se è possibile l'impiego di metodologie di progetto standardizzate.
Se la costruzione è semplice sarà valutato caso per caso, tenendo conto della complessità dell'opera, della metodologia di calcolo utilizzata e della classificazione dell'area. Maggiore sarà il rischio sismico e minore la possibilità per i professionisti triennali di progettare.
«Una motivazione, quella della sentenza del Consiglio di Stato, che in modo analitico attraversa tutto il percorso normativo, ne scompone le parti, ne esamina i dettagli, fino a chiarirne il dettato nello specifico».
«Un excursus, quello citato, che dagli artt. 51 e 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, che definiscono le specifiche spettanze e competenze della professione di architetto ed ingegnere, agli artt. 16 e 46 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che individuano le competenze degli iscritti alle Sezioni A e B degli architetti e degli ingegneri, fa opportuno riferimento anche al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 n. 29581 (recante Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in base al quale "sostanzialmente non esistono più aree del territorio italiano non classificate quali "zone sismiche", ma soltanto zone a "basso rischio sismico"» (Sind.In.Ar.3).
Per approfondire:
pubblicato il: