Rilascio, acquisizione e autocertificazione del Durc. Chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Due circolari del Ministero del lavoro (circ. 12/2012) e del Ministero per la pubblica amministrazione (circ. 6/2012) fanno il punto sulla questione del rilascio del DURC. Una serie di chiarimenti che fanno seguito alle recenti novità introdotte in merito dal DL 5/2012 sulla semplificazione ed affrontano la questione circa la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva, ribadendo che per i lavori privati dell'edilizia, il Documento è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili abilitate.

Lavori pubblici

Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC, non solo per i lavori pubblici ma anche per i lavori privati dell'edilizia, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera c del DLgs 81/08. In entrambi i casi un privato non può dunque consegnare il Documento all'Amministrazione, sarà questa a richiederlo alle amministrazioni deputate al rilascio o, dove previsto, alle Casse Edili.

Il Certificato recherà la dicitura "rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio". 

Rapporti tra privati 

Nei rapporti tra privati - specifica la circolare del Ministero del lavoro - è sempre possibile richiedere il DURC. Attraverso il Documento il committente o responsabile dei lavori effettua la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettere b e c del DLgs 81/08.

Istituti e Casse edili devono, però, apporre una specifica dicitura sul Documento, ed è la seguente: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori dei pubblici servizi".

Autocertificazione

In generale, pur rientrando il Documento nella categoria dei certificati, esso non può essere autocertificato, in quanto non è considerabile "oggetto di sicura conoscenza" da parte del dichiarante, come accade, invece, per gli "elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona".

Ci sono delle eccezioni che consentono di autocertificare il DURC e sono quelle espressamente previste dalla specifica normativa di settore. E' il caso dei contratti di forniture e servizi di importo fino a 20.000 euro, stipulati con la pubblica amministrazione o con le società in house.

Dematerializzazione del DURC e riduzione dei tempi

Entrambi le circolari esortano gli Istituti e le altre Pubbliche Amministrazioni ad operarsi per passare dalla comunicazione cartacea alla PEC. Il tutto per assicurare tempi certi di consegna e ridurre i costi. In ogni caso - ricorda la circolare del Ministero del Lavoro - a decorrere dal 1 luglio 2013, l'invio del Documento avverrà esclusivamente tramite PEC, secondo quanto disposto dal DPCM 22 luglio 2011.

E' importante che l'acquisizione di ufficio del DURC avvenga in tempi rapidi, sia in fase di gara che successivamente. Dalla verifica della regolarità contributiva deriva infatti  il pagamento degli Stati Avanzamento Lavori, delle prestazioni relative a servizi e forniture e del saldo finale e i ritardi comportano lo slittamento dei pagamenti con la conseguente maggiore onerosità degli stessi.

di Mariagrazia Barletta architetto

Le circolari:

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