Licenziato dalla Camera dopo il voto di fiducia incassato dal Governo, il Decreto Sviluppo si arricchisce di novità e non solo in materia edilizia. Il testo del ddl, che passa all'esame del Senato, modifica anche la Riforma del lavoro intervenendo sul comma 26 dell'art.1, che riguarda le "prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo" ovvero le presunte false partite Iva.
L'emendamento "alleggerisce" due delle tre condizioni che fanno presumere la presenza di un rapporto di subordinazione. Così secondo la nuova modifica, il rapporto di lavoro è da intendersi una co.co.co al verificarsi di due dei tre seguenti mutati presupposti:
- che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione d'interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Aggiornamento del 10 agosto 2012
La modifica del comma 26 dell'art.1 della Riforma è passata - senza variazioni - anche al Senato, dove il Decreto Sviluppo è stato definitivamente licenziato. Le nuove condizioni, sopra esposte, saranno in vigore con la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, attesa a giorni.
Per approfondire:
- La Riforma del Lavoro è legge. Per le Partite IVA confermate le condizioni di presunta subordinazione;
- LEGGE 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115) (GU n.153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136).
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