Sono ormai definiti i nuovi parametri di riferimento per le liquidazioni giudiziali. Come previsto dopo l'abolizione delle tariffe, arrivano i parametri che i giudici potranno utilizzare per pagare i compensi dei professionisti in caso di mancato accordo con il committente. Il Regolamento che li contiene, promulgato con Decreto del Ministero di Giustizia (Decreto 140/2012), è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le spese non rientreranno nell'onorario e il compenso potrà essere ridotto o incrementato fino al 60% a discrezione del giudice, che deciderà in base alla natura dell'opera e all'urgenza della prestazione. Compenso che potrà subire ribassi anche nel caso in cui il professionista non dia prova di aver presentato al cliente preventivo scritto, la cui assenza costituirà infatti «elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale». Una decisione che rafforza, in linea con gli ultimi provvedimenti legislativi, la necessità di un rapporto chiaro con il cliente.
I parametri, come stabilito dal Decreto Sviluppo, saranno impiegati non solo dai giudici ma anche dalle stazioni appaltanti per quantificare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, di direzione lavori e per gli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Probabilmente non saranno però i parametri appena definiti dal Ministero di Giustizia ad essere applicati alle gare o almeno ci si aspetta nuovi provvedimenti a riguardo.
Il Decreto Sviluppo (art.5) stabiliva infatti che per i contratti pubblici di servizi riguardanti l'architettura e l'ingegneria, i parametri fossero fissati di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una concertazione che non è avvenuta per la stesura del Regolamento appena pubblicato, sembra dunque ragionevole dover attendere ulteriori provvedimenti.
Il calcolo del compenso
Per le professioni dell'area tecnica il compenso è determinato in base a più parametri. Inteso come valore di riferimento che il giudice potrà ribassare o aumentare ulteriormente, è infatti ottenuto dalla formula CP=V×G×Q×P.
Il valore della prestazione professionale è dunque funzione di diversi elementi: del costo economico dell'opera (V), della complessità delle prestazioni (G), della loro specificità (Q) e del parametro (P) dipendente dal costo economico delle singole categorie in cui è possibile scomporre la prestazione (P=0,03 + 10/V0,4).
In considerazione «della natura dell'opera, del pregio della prestazione, dei risultati e vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione», l'organo giurisdizionale potrà poi aumentare o diminuire del 60% l'onorario di riferimento scaturito dalla formula.
Nel decreto uno schema esemplificativo illustra il metodo di calcolo applicato alla progettazione preliminare di un edificio scolastico. Il primo passo è la scomposizione della prestazione in categorie, estrapolate dal relativo elenco contenuto in allegato al Regolamento, nel caso specifico: opere edilizie, opere strutturali, impianti meccanici e impianti elettrici. Per ciascuna delle 4 categorie viene applicata la formula CP=V×G×Q×P, giungendo ad un compenso di 7.631,20 euro al netto di spese ed oneri. I parametri G e Q sono facilmente desunti da tabelle allegate al decreto, al quale si rimanda.
Di seguito, invece lo schema molto semplice del calcolo della prestazione.
L'onorario incrementato o ribassato del 60%
Quello del ribasso fino al 60% è un aspetto critico evidenziato come tale dalle professioni tecniche ma che è comunque passato nel testo del Decreto. Già gli architetti avevano simulato il calcolo di una prestazione secondo i nuovi parametri, rilevando un decremento dell'onorario se raffrontato con una stima effettuata con le vecchie tariffe (Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio). Un taglio del compenso dovuto soprattutto all'impossibilità di introdurre nel calcolo le spese sostenute, giacché il nuovo metodo dei parametri stabilisce che negli onorari non possono rientrare né le spese da rimborsare, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.
Se già il calcolo del compenso riduce il valore della prestazione, l'ulteriore eventuale ribasso del 60% potrà costituire una preoccupante svalutazione della prestazione professionale qualora potesse essere applicato non solo dall'organo giurisdizionale, ma anche dalla stazione appaltante in caso di gare di progettazione.
Un confronto con massimi e minimi delle vecchie tariffe
In definitiva il metodo di calcolo definisce un valore indicativo dell'onorario. Fissando poi un valore massimo e minimo di ribasso (il 60% appunto) si giunge a valori limite entro cui il compenso potrà oscillare. Poco diverso dal sistema delle vecchie tariffe. Lo stesso Consiglio di Stato, analizzando il Regolamento, aveva criticato tale metodologia, raccomandando al Ministero di non introdurre «una tariffa mascherata».
Nel suo parere il CdS suggeriva invece di giungere attraverso i parametri ad «un valore numerico o percentuale medio» sul quale il giudice potesse poi decidere eventuali incrementi, «fino alla misura massima (anche se non vincolante)», o eventuali riduzioni purché «mai predeterminate nel minimo».
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Ministero della Giustizia, Decreto 20 luglio 2012, n. 140. Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU n.195 del 22-8-2012).
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