Dall'Agenzia delle Entrate un provvedimento che indica come esercitare l'opzione ed aderire al nuovo regime dell'IVA per cassa.
Il contribuente che intende liquidare l'imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa, potrà emettere fatture riportandovi l'annotazione specifica per le operazioni con IVA per cassa (ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83) e poi comunicare la scelta di adesione al regime successivamente, alla presentazione della prima dichiarazione annuale IVA (quadro VO). L'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa - si legge nel provvedimento - si desume infatti «dal comportamento concludente del contribuente». Vuol dire che prima si applica il nuovo regime e poi si comunica che si è scelto di aderirvi.
L'opzione avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata e solo per quest'anno dal 1° dicembre 2012. La scelta inoltre vincola all'applicazione dell'IVA per cassa per almeno un triennio, a meno che non si raggiunga un volume di affari di 2 milioni di euro, in tal caso infatti si cessa dal regime. Trascorsi i 3 anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo se si sceglie di rimanere nel regime, altrimenti si può uscire attraverso una revoca che - come per l'opzione di ingresso - deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA.
Aggiornamento del 6 dicembre 2012
L'Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova circolare (circ. 44/E) che riassume le caratteristiche del nuovo regime e spiega gli adempimenti da effettuare per aderirvi. Pubblicato, inoltre, nella Gazzetta Ufficiale di ieri, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 165764/2012
Agenzia delle Entrate, direzione Centrale Normativa, circolare 44/E.
pubblicato il: - ultimo aggiornamento: