Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato un comunicato in Gazzetta Ufficiale in cui fa sapere di aver recepito le "procedure standardizzate" per l'effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori.

Le procedure standardizzate sono state recepite con Decreto interministeriale (Decreto del 30 novembre 2012) disponibile sul sito del Ministero

Il documento sulle procedure standardizzate è stato approvato dalla Commissione consultiva, ed individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi di imprese che occupano fino a 10 lavoratori, ma può essere utilizzato anche da imprese con numero di lavoratori non superiore a 50.

Scopo della procedura standardizzata è indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi o aggiornarla, in modo da individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e programmare gli interventi da mettere in atto per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Ne sono escluse le aziende che pur avendo fino a 10 lavoratori presentano rischi particolari (art. 31, comma 6 del DLgs 81/08):

  • aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Quanto alle aziende fino a 50 lavoratori, ne sono escluse, oltre a quelle sopraelencate anche le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto.

Il Decreto interministeriale entrerà in vigore il 6 febbraio 2013 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale). Per cui con la scadenza imposta dal Dl 57/2012, secondo cui si potrà continuare ad autocertificare il DVR fino alla fine di quest'anno, ne deriva che dal 31 dicembre 2012 al 5 febbraio 2013 le imprese con meno di 10 lavoratori non potranno autocertificare il documento, né avvalersi della procedura standardizzata ma solo seguire l'iter ordinario.

di Mariagrazia Barletta architetto

LA DOCUMENTAZIONE:

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