L'autocertificazione in classe G non è più consentita per attestare il rendimento energetico di immobili in vendita. Ad abolirla è un nuovo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale il ministero dello Sviluppo economico ha modificato le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (decreto 26 giugno 2009). In caso di vendita di un edificio o di un alloggio, i proprietari hanno ora un'unica possibilità: rivolgersi ad un professionista, che sia qualificato o accreditato, a seconda di quanto previsto dalla legislazione regionale.
Ad essere abrogato è il paragrafo 9 dell'allegato A delle Linee guida nazionali, che prevedeva la possibilità da parte del proprietario, consapevole di una scarsa qualità energetica del suo immobile, di autocertificarlo in classe energetica G, informando l'acquirente degli alti costi di gestione energetica.
Con la possibilità di attestare la classe G, la certificazione energetica poteva essere evitata in quasi tutte le regioni italiane che non avessero legiferato in senso contrario. L'ultima regione che aveva provveduto ad abolirla, preceduta da altre 5, era stata la Valle d'Aosta. Introdotta come una sorta di deroga, l'autocertificazione era diventata spesso prassi.
Procedura di infrazione contro l'Italia
Quasi una sorta di escamotage che ha determinato - non da solo - l'attivazione di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, che, con parere motivato a settembre 2011 ha raccomandato all'Italia di conformarsi alle norme europee. All'ammonizione è seguito un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con richiesta di condanna. Come richiesto, l'Italia deve dare completa attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Quanto alla possibilità di autocertificazione, molto esplicita era stata la critica da Bruxelles: con essa il nuovo proprietario non riceve alcuna informazione, né sui futuri costi energetici né su come migliorare nella maniera più conveniente il rendimento energetico dell'edificio.
Gli altri contenuti del Decreto
L'abolizione dell'autocertificazione non esaurisce il contenuto del decreto. Il testo dettaglia i casi in cui le linee guida nazionali non si applicano, si tratta di edifici che non necessitano di raggiungere un comfort abitativo, tra questi: box, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali a protezione di impianti sportivi. Inoltre al momento del passaggio di proprietà sono esclusi dall'obbligo di certificazione energetica i ruderi e gli immobili venduti allo stato di scheletro strutturale.
Infine le nuove disposizioni introducono novità volte a rendere più affidabili i software in commercio. Gli strumenti di calcolo dovranno infatti garantire indici di prestazione energetica con scostamento massimo del 5% rispetto ai parametri determinati con l'applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali. A garantirlo saranno il CTI, CNR ed ENEA attraverso verifiche ed apposite dichiarazioni.
di Mariagrazia Barletta architetto
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