Le formule di stipula dei contratti dovranno privilegiare la modalità elettronica, mentre le spese di pubblicità passano a carico dell'affidatario. Via libera alle Reti d'impresa che potranno gareggiare per aggiudicarsi un appalto pubblico e confermata - anche se modificata - la possibilità di credito d'imposta per le opere pubbliche realizzate in partenariato pubblico privato. Queste alcune delle novità che il decreto Sviluppo bis, convertito in legge (legge 221/2012), introduce nel settore dei Contratti pubblici.
Le novità in breve:
Il contratto digitale
Cambiano le forme di stipula dei contratti. La legge modifica l'art. 11, comma 13 del Codice e obbliga a privilegiare - dal 1° gennaio 2013 - i contratti in formato digitale. Secondo il rinnovato comma, il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico o in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, o in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata.
Incentivi per la realizzazione di infrastrutture, il credito d'imposta
Credito d'imposta per nuove opere
In via sperimentale viene riconosciuto un credito d'imposta per nuove opere infrastrutturali realizzate con contratti di partenariato pubblico privato. Quattro i requisiti essenziali che introducono le opere all'agevolazione: devono essere di importo superiore a 500 milioni di euro e l'approvazione della relativa progettazione definitiva deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2015. Inoltre per esse non devono essere previsti contributi pubblici a fondo perduto e deve essere accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario.
Verificate tali condizioni, al titolare del contratto di partenariato è riconosciuto un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera.
Il credito di imposta deve essere stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del Piano Economico e Finanziario e comunque entro il limite massimo del 50% del costo dell'investimento. Spetta al CIPE, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificare la non sostenibilità del PEF e l'entità del credito di imposta entro limite del 50% del costo d'investimento.
Esenzione dal pagamento del canone di concessione
Al titolare del contratto di partenariato è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario. Il beneficio anche in questo caso si applica per nuove infrastrutture di importo superiore a 500 milioni di euro, che siano previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche. Condizione imprescindibile per godere dell'agevolazione è l'accertamento della non sostenibilità del PEF.
Anagrafe delle stazioni appaltanti
Presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici deve essere istituita l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Essa fa parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e tutte le stazioni appaltanti hanno l'obbligo richiederne l'iscrizione e di aggiornare i loro dati identificativi. L'inadempimento dell'obbligo comporta la nullità degli atti adottati dalla stazione appaltante e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
Revisione triennale dell'attestato SOA
In sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, viene prorogata fino al 31 dicembre 2013, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall'art. 77, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010) tra cifra di affari nei lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
Conferenza di servizi
Nelle conferenze di servizio vengono introdotte trattative reiterate per trovare accordi tra Stato e Regioni. Quando in una delle materie di propria competenza, una Regione o una Provincia autonoma esprime un dissenso espresso in sede di conferenza, al fine di giungere ad un'intesa, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della medesima Regione o Provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate.
Nella riunione i partecipanti danno indicazioni per giungere alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione, se anche questa non va a buon fine si procederà ad indirne una terza con le stesse modalità della prima fase e sempre con l'obiettivo di risolvere e individuare i punti di dissenso. Se dopo le 3 trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può comunque essere adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
Spese per la pubblicità di bandi
I bandi e gli avvisi delle stazioni appaltanti pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013 saranno a carico dell'aggiudicatario. Che si tratti di appalti sopra o sotto soglia comunitaria, tali spese dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione del contratto.
Reti d'impresa
Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete sono aggiunte all'elenco dei soggetti ammessi a partecipare alle gare pubbliche. Alle Reti d'impresa si applicheranno le regole stabilite dall'art. 37 riguardante i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti.
La novità era auspicata anche dall'AVCP che ad ottobre aveva inviato un atto di segnalazione al Governo e Parlamento per suggere modifiche al Codice dei contratti al fine di consentire la partecipazione delle Reti di impresa alle procedure di gara. I vantaggi in termini di competitività di queste aggregazioni sono molti, tanto che L'Authority suggeriva modifiche legislative affinché anche i professionisti, non solo le imprese, potessero far parte delle Reti. Sembra che però questo auspicio non sia stato recepito dalla legge.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208).
- Decreto Sviluppo bis, professionisti con POS e indice nazionale delle PEC.
pubblicato il: