L'Agenzia delle Entrate chiarisce con la risoluzione 1E del 10 gennaio 2013 il significato della frase "la fattura deve contenere un «numero progressivo che la identifichi in modo univoco»". Si tratta di una precisazione che aiuta a smentire alcune interpretazioni troppo restrittive circolate negli ultimi giorni.
L'intervento delle Entrate si è reso necessario dopo la modifica all'articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 633/1972 introdotta dalla legge di Stabilità 2013. Riformulando l'articolo 21, la legge di Stabilità ha sancito - per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 - che le fatture siano identificate in maniera univoca da un numero progressivo. Rispetto alla precedente versione, la legge di Stabilità ha cancellato il riferimento alla numerazione progressiva per anno solare.
Come numerare la prima fattura del 2013?
Dalla Risoluzione si desume che è possibile scegliere fra più possibilità:
- 1. la prima fattura potrà avere numerazione "1", le successive avranno una numerazione progressiva che proseguirà con continuità nel nuovo anno (2014) e poi nei successivi, fino alla cessazione dell'attività. In questo caso la univocità della fattura non è compromessa: ciascun numero progressivo la identifica infatti univocamente per tutta l'attività.
- 2. la prima fattura del 2013 potrà inoltre essere numerata in progressione, a partire dal numero successivo a quello dell'ultima fattura del 2012. Anche in questo caso l'univocità è salva.
- 3. se il contribuente, però lo preferisce, potrà continuare con la numerazione per anno solare, ricominciando ogni anno a numerare le fatture a partire dalla numero 1. L'identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che continua ad essere un contenuto obbligatorio per la fattura, qualunque sia la numerazione adottata [ lettera a) dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 ]
di Mariagrazia Barletta architetto
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