La nuova disciplina sui ritardati pagamenti, introdotta in attuazione della direttiva 7/2011/UE, si applica anche al settore edile e, in generale, a tutti i contratti pubblici stipulati dal 1° gennaio 2013 e relativi a tutti i settori produttivi. A definire l'ambito di applicazione del nuovo decreto legislativo sui ritardi di pagamento (DLgs. 192/2012) è stato il Ministero dello Sviluppo Economico in una nota inviata alle associazioni di costruttori edili e firmata dal capo di gabinetto Mario Torsello.
La nota ha tranquillizzato le associazioni del campo edile e gli ordini professionali - tra cui quello degli architetti - preoccupati per la mancanza di riferimento esplicito al settore dei lavori pubblici all'interno del Decreto. Oggetto del provvedimento sono infatti le transazioni commerciali tra imprese e tra PA e imprese, dove per "transazioni commerciali" si intendono «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
Una applicazione ad ampio raggio
La definizione è generica ma come chiarisce la nota, il DLgs. va applicato ogni qualvolta una pubblica amministrazione «si rivolga al mercato per acquisire dietro un corrispettivo un'utilità necessaria alla propria organizzazione o alla propria attività (sia essa un bene, un servizio, un lavoro)». E la chiave per comprendere quali tipologie di contratto siano soggette alla disciplina dei pagamenti è la definizione di pubblica amministrazione data dal Codice dei contratti pubblici (art.3, comma 25).
L'articolo 3 del Codice dei contratti individua dunque tutti i soggetti a cui si applica la nuova disciplina sui pagamenti: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, e le associazioni, le unioni e i consorzi costituiti da tali soggetti. In definitiva ogni volta che una di queste amministrazioni - oppure ogni altro soggetto che svolge attività per la quale è tenuto al rispetto del Codice dei contratti - si rivolge al mercato per ottenere un bene, un servizio o un lavoro, scatta l'obbligo di rispettare la disciplina sui pagamenti.
La tempistica dei pagamenti secondo il DLgs. 192/2012
DI NORMA il pagamento deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o dalla data della prestazione, oppure dalla data di accettazione o della verifica della prestazione, a seconda dei casi specifici.
IN ALCUNE CIRCOSTANZE e quando a giustificarlo sono l'oggetto e la natura del contratto, le parti possono pattuire, in maniera espressa, un termine superiore a 30 giorni, ma comunque non superiore a 60.
VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI SERVIZI. Quando è prevista la procedura di verifica della conformità dei servizi al contratto, questa non può avere durata superiore a 30 giorni dalla data della prestazione, salvo che sia stato concordato diversamente tra le parti. La diversa tempistica deve essere prevista già nella documentazione di gara.
Nuova tempistica per i SAL, per il pagamento del saldo finale
In base alla nuova tempistica relativa ad i pagamenti ed alle verifiche, alcune disposizioni del Codice dei contratti e del Regolamento sono da rettificare perché in contrasto con essa.
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. Il termine di 45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP non è compatibile con la nuova disciplina, che fissa in massimo 30 giorni i tempi di verifica. Secondo la nota del MSE il termine di 45 giorni deve essere considerato ridotto a 30 giorni, salvo che le parti si accordino per una tempistica diversa (mai superiore a 45 giorni) e purché ciò sia previsto nella documentazione di gara.
RATA DI SALDO. Anche il termine di 90 giorni per il pagamento della rata di saldo, a partire dalla emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, deve essere considerato ridotto a 30 giorni, sempre che il contratto non preveda tempi diversi, comunque mai superiori a 60 giorni.
CERTIFICATO DI COLLAUDO. Il termine di 6 mesi, elevabile ad un anno, previsto per l'emissione del certificato di collaudo e il termine di 3 mesi previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione restano ancora applicabili se espressamente concordati tra le parti e se previsti dalla documentazione di gara.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Recepimento della direttiva sui ritardi di pagamento, preoccupazioni dal settore edile;
- ANCE, Direttiva Ue sui pagamenti: il ministero dello Sviluppo dà ragione all'Ance.
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