Scatterà presto l'obbligo di formazione professionale anche per gli architetti. Come stabilito dalla Riforma delle professioni, il Consiglio Nazionale degli Architetti deve redigere il Regolamento sulla formazione continua, sottoporlo ai ministeri vigilanti per acquisire parere favorevole ed arrivare all'emanazione entro il prossimo 15 agosto.
Gli indirizzi stabiliti dalla Riforma delle professioni
Il Regolamento dovrà contenere le modalità per assolvere all'obbligo di formazione continua, regolare la gestione e l'organizzazione delle attività di formazione, stabilire i requisiti minimi dei corsi che potranno ottenere l'accreditamento ed infine definire il credito formativo, che diventerà l'unità di misura dell'aggiornamento obbligatorio.
Alcune regole sono già stabilite dalla Riforma delle professioni che ha fissato pochi ma saldi indirizzi. I corsi saranno organizzati da Ordini e Collegi professionali, ma anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dai Consigli nazionali. I soggetti esterni agli Ordini, che vorranno organizzare attività formative valide per il riconoscimento dei crediti, dovranno avere dunque l'ok dal Consiglio Nazionale. E non solo: per accreditare un corso il Consiglio Nazionale deve sottoporre una proposta motivata al ministero vigilante ed acquisire necessariamente un parere, che sarà vincolante. Il controllo sui corsi non è quindi attribuito ai soli Consigli.
L'attività di formazione potrà essere svolta anche in collaborazione tra gli Ordini e potranno essere stabilite delle modalità per attivare convenzioni con le università, in modo da stabilire un mutuo riconoscimento tra crediti universitari e professionali.
Quanto ai costi, tutto dipenderà dai singoli regolamenti, spesso questi accettano corsi in modalità e-learning purché sia possibile controllare la partecipazione. Inoltre la Riforma delle professioni prevede che le Regioni possano intervenire con propri fondi per organizzare eventi formativi.
La formazione continua
Finché sarà pubblicato il Regolamento non possiamo conoscere nel dettaglio come si svolgerà l'aggiornamento obbligatorio degli architetti. Appare però ragionevole pensare che gli elementi comuni ai vari regolamenti delle professioni che da anni sperimentano la formazione continua, potranno "fare scuola" ed essere ripresi in maniera simile nel Regolamento degli architetti.
Il confronto dei vari regolamenti può farci rispondere alla domanda: come si svolge generalmente la formazione continua?
La regola generale, comune a tutte le professioni è che un credito formativo corrisponde ad un'ora di formazione. Solitamente il periodo di riferimento per la formazione è un triennio, durante il quale per molte categorie di professionisti vi è l'obbligo di accumulare dei crediti (90 per commercialisti ed avvocati, 50 per i geologi, etc..).
Solitamente sono tante le attività accreditate che possono valere per accumulare crediti: convegni, seminari, tavole rotonde, corsi, etc.. Ma le possibilità di ottenere i crediti non si esauriscono con la partecipazione a questi eventi. Tutti i regolamenti prevedono il riconoscimento dei CF anche per la partecipazione in qualità di relatori ad eventi formativi, ad attività di formazione in corsi universitari e post-universitari o a progetti di ricerca gestiti da un istituto universitario o di ricerca riconosciuto.
Generalmente viene accettata anche l'attività pubblicistica: articoli e saggi su riviste specializzate o pubblicazioni quali libri e monografie. Anche ai Master universitari vengono riconosciuti automaticamente dei crediti, naturalmente la materia deve essere inerente alla professione. La scelta di corsi ed eventi è libera, ma molte professioni riservano alcuni crediti a materie come la deontologia, la previdenza e l'ordinamento professionale.
Inoltre alcuni regolamenti prevedono la possibilità che un iscritto segua eventi anche non accreditati ma ritenuti idonei alla propria formazione, per i quali il professionista può fare richiesta di riconoscimento dei crediti.
I regolamenti prevedono anche dei dovuti esoneri che generalmente riguardano i professori universitari, compresi i ricercatori titolari di corsi e professionisti che hanno superato una certa anzianità di iscrizione all'albo. Si viene dispensati anche in caso di malattia o di trasferimento all'estero. Gli esoneri inoltre possono essere anche parziali come in caso di maternità o di infortunio.
La formazione per gli architetti
Se queste potrebbero essere in linea di massima le regole che riguarderanno gli architetti, qualche informazione più specifica è filtrata da alcune parole del presidente del Consiglio nazionale Leopoldo Freyrie, che in un'intervista rilasciata ad Edilizia e territorio de Il Sole 24 Ore aveva dichiarato che la formazione obbligatoria avrebbe dato riconoscimento anche alla autoformazione, nella quale secondo il presidente potevano essere inclusi: viaggi, abbonamenti a riviste e la partecipazione a concorsi.
Infine il Regolamento dovrà anche tener conto della recente sentenza della Corte Ue secondo cui gli Ordini non possono riservare a sé l'erogazione della formazione in alcune materie e inoltre devono garantire una giusta concorrenza tra i soggetti che intendono attivare corsi per il riconoscimento dei crediti.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- DPR 7 agosto 2012, n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n.189 del 14-8-2012).
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