Regolamento delle Società tra professionisti in Gazzetta Ufficiale

Dopo mesi di attesa, il Regolamento che disciplina l'esercizio delle attività professionali in forma societaria approda in Gazzetta Ufficiale. Entrerà in vigore il prossimo 21 aprile. Per svolgere un'attività in collaborazione con altri professionisti, oltre alla possibilità di formare uno studio associato, vi sarà anche quella di costituire una società. Per la scelta della forma societaria non vi sono limiti: si può far ricorso ad una società di persone, di capitali o cooperativa.

Le società tra professionisti (STP) sono state introdotte dalla legge 183/2011 (art.10) che demandava ad un Regolamento ministeriale attuativo la disciplina di alcune questioni. I compiti del Regolamento erano: dettagliare le norme di incompatibilità per i soci, scrivere le regole per l'osservanza del codice deontologico e specificare i criteri per l'affidamento di incarico a soci in possesso di idonei requisiti professionali.

Il Regolamento doveva essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 14 maggio 2012). I mesi di ritardo non sono giustificati dai contenuti molto semplici del nuovo provvedimento. Inoltre non tutte le problematiche di cui si è discusso in questi mesi sulla stampa sono state risolte. La legge non ha infatti ancora precisato quale sarà il regime fiscale a cui sottoporre le STP. Non è stato specificato se va applicato il principio di cassa, come per i lavoratori autonomi, oppure il  principio di competenza impiegato dalle imprese. Altra questione lasciata scoperta riguarda l'applicazione del regime previdenziale. La legge non ha specificato né se il reddito prodotto dalla società sarà soggetto o meno alla Cassa professionale, né come bisognerà regolarsi per i soci non professionisti (soci di capitale).

Obblighi di informazione al cliente

La società deve fornire al cliente l'elenco dei soci professionisti, indicando i loro titoli e qualifiche professionali, e quello dei soci di capitale. Il cliente potrà così scegliere uno o più professionisti a cui affidare l'incarico e comunicare la preferenza per iscritto. In mancanza di una scelta, la società potrà affidare l'incarico ad uno qualsiasi dei soci in possesso dei necessari requisiti per l'esercizio dell'attività professionale.

Inoltre, se la presenza di soci investitori determina conflitti di interesse tra società e cliente, la STP è obbligata a informare il committente, sempre attraverso un atto scritto.

La società è inoltre obbligata a fornire al cliente i nominativi dei collaboratori che supportano il professionista nell'espletamento dell'incarico e di eventuali professionisti che sostituiscono l'incaricato in caso di imprevisti. In entrambi i casi, ricevuta l'informazione, il cliente ha tre giorni per comunicare il suo dissenso.

Incompatibilità

Il Regolamento sancisce che un socio non può partecipare a più società tra professionisti, come già stabilito dalla legge 183/2011, aggiungendo, però, che questa incompatibilità vale anche per i membri di società di tipo multidisciplinare.

Inoltre Il socio di capitale, i legali rappresentanti e gli amministratori possono far parte di una società professionale solo quando:

    • siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;
    • non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
    • non siano stati cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Iscrizioni

La società deve essere iscritta al registro delle imprese, nella sezione speciale riservata alle STP. Inoltre è obbligatoria anche l'iscrizione ad una sezione speciale dell'albo di appartenenza dei soci professionisti. Nel caso di STP multidisciplinari, l'iscrizione viene eseguita presso l'albo cui fa riferimento l'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo della società. L'albo territoriale a cui iscriversi è quello della provincia in cui ricade la sede legale della STP.

Regime disciplinare

I soci devono rispettare le norme deontologiche dell'Ordine di appartenenza. Allo stesso modo la società è tenuta al rispetto del codice deontologico relativo all'albo a cui risulta iscritta.

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire:

pubblicato il: