Il DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva non necessariamente deve riferirsi alla specifica gara. Durante il suo periodo di validità (trimestrale), il documento può essere impiegato per più appalti. A chiarirlo, andando contro le circolari INPS, INAIL e del Ministero del Lavoro, è l'ordinanza 1465 del Consiglio di Stato, che si è espresso per la riforma di un'ordinanza cautelare del TAR Lazio.
Per il CdS nelle norme primarie non esistono prescrizioni secondo cui il DURC debba riferirsi alla specifica gara di appalto. Inoltre le disposizioni, contenute nelle circolari: INAIL n.7/2008, Ministero del lavoro n.35/2010 e INPS n.145/2010 - si legge nell'ordinanza - «non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem».
In particolare secondo la circolare INAIL n.7 del 5 febbraio 2008, la validità del DURC, per tutti gli appalti pubblici, è legata alla specifica gara ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (come ad esempio la stipula di un contratto, il pagamento dei SAL, etc.). Sulla stessa scia anche le altri successive circolari che ribadiscono il concetto secondo cui deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura di scelta del contraente e «la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto» (circolare INPS 145/2010).
Ora la sentenza ribalta la posizione delle varie circolari, affermando che non esistendo alcuna fonte primaria (legge ordinaria del parlamento, decreto legge, decreto legislativo) ad imporre l'acquisizione di un DURC per ciascuna gara, le circolari sono contrarie alla legge stessa e dunque quelle disposizioni non hanno alcun valore.
di Mariagrazia Barletta architetto
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